15 Giugno 2017
Il proprietario di una centrale idroelettrica ha impugnato il Piano comunale di classificazione acustica, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non accoglie le proprie osservazioni e attribuisce ai relativi impianti idroelettrici la II^ classe acustica, anziché la V^ o addirittura la VI^ classe e il TAR Trieste ha accolto il ricorso.
Tale classificazione e i connessi limiti di rumore sono, infatti, incompatibili con il tipo di attività produttiva svolta.
La II^ classe acustica comporta, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 (emanato in attuazione della Legge quadro sull’inquinamento acustico, n. 447/1995), quali limiti di emissione sonora 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA nel periodo notturno, quali limiti di immissione sonora 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo notturno, e quali valori di qualità 52 dBA nel periodo diurno e 42 dBA nel periodo notturno. Detta classe, sempre a mente del precitato D.P.C.M., è destinata alla aree a prevalente uso residenziale, in particolare alle «aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali».
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