17 Agosto 2020
Il TAR Piemonte ha di recente ribadito che la disciplina codicistica è applicabile solo in via residuale rispetto a quella urbanistico-edilizia comunale, qualora quest’ultima non abbia previsto una disciplina puntuale in materia.
Infatti, ha sottolineato il TAR, il rinvio alla normativa comunale contenuto nell’art. 873 c.c. non è limitato solo alla disciplina delle distanze, ma all’intero complesso di norme e principii generali, incluso quello di prevenzione. Pertanto, qualora la norma comunale non preveda la possibilità di costruire in appoggio o in aderenza, ovvero preveda una disciplina più restrittiva di quella codicistica in materia di costruzione in aderenza, il principio di prevenzione non può essere invocato dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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