In quali limiti il G.A. può sindacare il diniego di autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato alla P.A. preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità . L’apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità , coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità , può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità .
Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, la P.A. non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità , non potendo la P.A. limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.
Deve escludersi che gravi sulla P.A. l’obbligo di confutare in modo analitico e dettagliato tutte le deduzioni difensive dell’interessato, purché il provvedimento finale sia sorretto da una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui le osservazioni presentate non hanno condotto a un diverso esito del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato

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