Progetto edilizio soggetto a plurime valutazioni
Il TAR Veneto ha affermato che la fattibilità di un intervento edilizio è subordinata alla conclusione favorevole di un complesso di moduli procedimentali (paesaggistici, ambientali, urbanistici ed edilizi) tra loro autonomi ma tendenzialmente interdipendenti, nel senso che la conclusione sfavorevole di anche solo uno di essi fa venir meno la possibilità di edificare. In quest’ottica, la circostanza che il provvedimento in autotutela “confonda” motivi ostativi di natura edilizia e motivi di natura paesaggistica non rileva se, infine, almeno una ragione ostativa sia effettivamente presente.
Nel caso di specie, non potendosi rilasciare la compatibilità paesaggistica postuma per la presenza di nuovi volumi, il procedimento di sanatoria dell’immobile non aveva motivo per proseguire.
Si segnala che, in questa sentenza, il TAR ha affermato apertis verbis che per le parti di un giudizio è più “satisfattivo” ricevere un rigetto nel merito, che in rito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti