20 Gennaio 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in ipotesi di accordo riconducibile all’urbanistica compensativa, deve escludersi la possibilità di cumulo tra l’indennità di espropriazione, accettata dalla parte, e i diritti edificatori, dal momento che il loro riconoscimento finirebbe per tradursi in un’ingiustificata duplicazione dell’indennizzo, in contrasto con la logica compensativa: detti diritti possono essere riconosciuti soltanto in luogo dell’indennità di espropriazione.
ln caso di urbanistica perequativa, tra i proprietari di un determinato ambito territoriale vi è una distribuzione paritetica e proporzionale del vantaggio costituito dall’edificabilità , quanto dell’onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde, con la conseguenza che viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all’interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l’effetto distributivo-perequativo, risulta indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità .
Nell’ipotesi della compensazione urbanistica, anche definita perequazione compensativa, la P.A., a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio, attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria fruibile su un’altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e suscettibile di successiva individuazione. La compensazione urbanistica – che può realizzarsi in diverse forme attuative – può fungere da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale).
Post di Alberto Antico – avvocato
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti