Il danno da ritardo
Il TAR Veneto ha affermato che il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dall’art. 2043 c.c.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell’onere patrimoniale, il mero superamento del termine non integra, inoltre, piena prova del danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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