Esproprio o asservimento di beni del demanio comunale per la realizzazione di un parco eolico

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità sia della proroga della compatibilità ambientale, sia dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, per aver apposto il vincolo preordinato all’esproprio su beni appartenenti al demanio comunale. Infatti, l’art. 4, co. 1-bis d.P.R. 327/2001, nello stabilire il divieto di esproprio e di asservimento dei beni gravati da uso civico, fa comunque salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico: l’installazione del parco eolico è finalizzata a promuovere quello che si configura come un “interesse pubblico prevalente”, ai sensi dell’art. 3 reg. (UE) n. 2577/2022, ovvero la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Non spetta un risarcimento per la chiusura dell’attività economica durante la pandemia

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha dichiarato non fondata la domanda con cui si chiede il risarcimento del danno subito per chiusura dell’attività economica durante la pandemia da Covid-19: la chiusura è un provvedimento emergenziale adottato per garantire la tutela della salute pubblica in una fase ad alto rischio infettivo e caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica, oltreché da progressività e proporzionalità nel delicato bilanciamento tra contrapposti diritti garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla salute e quello al libero esercizio di un’attività di impresa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Varianti verdi

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ha negato la cd. Variante verde di un’area formalmente destinata a produttiva (con eliminazione della relativa capacità edificatoria) in quanto la stessa non solo si trovava in una posizione tale per cui la vocazione dell’area non sarebbe potuta che essere industriale, ma anche – e soprattutto – in quanto sulla stessa si sarebbero dovute realizzare le opere di urbanizzazione e gli standard del piano attuativo cui apparteneva, sussistendo quindi una particolare funzione pubblica di quel lotto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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AutoritĂ  di bacino distrettuale delle Alpi orientali: adozione di nuove mappe in salvaguardia

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Con la delibera n. 12 del 18.12.2025 (come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 16 del 21.01.2026) la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha adottato in salvaguardia ai sensi dell’art. 65, co. 7 e 8 del codice dell’ambiente, le mappe di allagabilità-altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni revisionate e aggiornate ai sensi dell’art. 14, co. 2 della cd. direttiva alluvioni e art. 12, co. 2 d.lgs. 49/2010.

Le mappe di allagabilità-altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

La delibera di adozione è pubblicata insieme alle mappe di allagabilità-altezze idriche, pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale.

Il comunicato è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-21&atto.codiceRedazionale=26A00180&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

E questo è il link al sito "nascosto" del Distretto Alpi Orientali ove è pubblicata la variante in salvaguardia del Piano Alluvioni:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1207357&IdDelibere=4027

Daniele Iselle

Recupero delle illegittime esenzioni ICI per gli anni 2006-2011

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Con il d.P.C.M. 23 dicembre 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 16 del 21.01.2026), è stata data attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-21&atto.codiceRedazionale=26A00219&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Obblighi di pubblicazione sulla piattaforma telematica in capo alla Stazione appaltante

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 36/2023 e in mancanza di specifiche ragioni ostative, è onere della P.A. pubblicare immediatamente sulla piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, perché il decorso del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 120, co. 2 c.p.a. (dei cui effetti in punto di inoppugnabilità la P.A. si avvantaggia) dipende dal diligente espletamento di tale incombente.

Il TAR ha precisato che, in ragione dei princìpi di buona fede e di tutela dell’affidamento ex art. 5 d.lgs. 36/2023, non è tollerabile un contegno della Stazione appaltante che, come nel caso di specie, punti a ritardare l’obbligatoria pubblicazione di propri atti per oltre due mesi dall’adozione del provvedimento conclusivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti: il giudizio di equivalenza del trattamento economico e normativo dei lavoratori rispetto ai contratti collettivi

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico, ovvero per la concessione di un pubblico servizio, non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla Stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive.

Il giudizio di equivalenza previsto dall’art. 11, co. 4 d.lgs. 36/2023 ha ad oggetto il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale proposto dall’operatore e quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, onde verificarne, pur nelle loro differenze, la loro sostanziale assimilabilità, secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblica.

All’attività di verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele previste nel contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto si applicano i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all’attività di verifica di anomalia dell’offerta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Revisione prezzi

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora la P.A., al fine di non interrompere i servizi ritenuti essenziali a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, provveda con ordinanze contingibili ed urgenti ad affidare il servizio di raccolta rifiuti al precedente gestore, stipulando altresì contratti con cui - pur rinviando genericamente “agli stessi patti e condizioni previste dagli atti negoziali ad oggi vigenti” - si fissa il corrispettivo del servizio, si determina l’interruzione del nesso di continuità del rapporto rispetto al contratto originariamente stipulato, con conseguente impossibilità di riconoscere la spettanza di importi a titolo di revisione prezzi ulteriori rispetto a quanto versato per il servizio svolto in esecuzione del contratto ormai scaduto.

L’affidamento del servizio per mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti è una fonte autonoma di obbligazioni, conseguentemente non se ne può invocare un’applicazione combinata col contratto definitivamente scaduto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Revoca di un project financing

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che i presupposti del valido esercizio del potere di revoca, definiti dall’art. 21-quinquies l. 241/1990 con formule lessicali (volutamente) generiche, consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.

Il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto è legittimo laddove fondato sull’autonomo profilo motivazionale dell’assenza di esito positivo della successiva procedura di gara.

L’indennizzo conseguente alla revoca di un atto amministrativo legittimo, ma non più rispondente all’interesse pubblico demandato alla cura della P.A., non consegue in via diretta e automatica all’atto di revoca, occorrendo altresì che abbia inciso su un affidamento incolpevole del privato, tale non potendosi intendere quello di chi abbia volontariamente dato causa all’atto oggetto di successiva revoca, ovvero abbia tenuto una condotta complessiva non improntata ai canoni della normale diligenza, ovvero al generale dovere di buona fede.

Nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l’indennizzo relativamente alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto, perché la successiva procedura di gara non aveva avuto buon esito, essendo risultato che le offerte dei due soli partecipanti erano anomale. Non sussistevano nemmeno i presupposti per il rimborso previsto dall’art. 182, commi 12 e 15 d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), che attribuiscono al promotore il riconoscimento dell’interesse contrattuale negativo, qualora egli non risulti aggiudicatario della gara, atteso che il promotore era divenuto soggetto aggiudicatario della gara, poi annullata dalla P.A., essendo risultate entrambe le offerte anomale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Concessione di servizi, prosecuzione ex lege e rinegoziazione

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il TAR Milano ha affermato che, in ipotesi di indeterminata prosecuzione coattiva della gestione oltre la vigenza temporale dell’originario affidamento (preso in considerazione dell’offerta economica o dal PEF se previsto), al fine di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio, occorre fare riferimento sia ai rimedi previsti per i rapporti negoziali, sia a quelli contemplati nello specifico ambito dei contratti pubblici distinguendo, in questo settore, tra rimedi, ratione temporis vigenti, applicabili in via diretta (art. 9 d.lgs. 36/2023) e in via analogica (art. 165 d.lgs. 50/2016).

La rinegoziazione, quale rimedio che si affianca a quelli tipici della risoluzione e revisione, costituisce attuazione del più generale principio rebus sic stantibus che caratterizza i rapporti di durata, nonché del principio di equità sostanziale che trova il proprio ancoraggio nel principio di solidarietà sociale costituzionalmente tutelato. L’istituto de quo mira a riportare il contenuto del rapporto al suo originario equilibrio, allorché, nel corso dell’esecuzione, si verifichino sopravvenienze non imputabili alla parte che producono conseguenze pregiudizievoli, non accettate e non rientranti nell’alea giuridica. Realizza, pertanto, sia l’interesse concreto della parte che, altrimenti, rimarrebbe frustrato dal regolamento originario medio tempore squilibratosi, sia l’utilità della complessiva operazione economica predisposta dalle parti.

Il rimedio manutentivo, contemplato nell’art. 9 d.lgs. 36/2023, consente alla parte svantaggiata, colpita dalla sopravvenienza, di avvalersi del diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, cui corrisponde l’obbligo della controparte di rinegoziarle secondo buona fede. Consiste non solo nell’obbligo di svolgere trattative (pactum de tractando, che incide sull’an), ma anche nell’obbligo di modificare il rapporto per riportarlo in equilibrio (pactum de contrahendo, che incide sul quid). L’esito della rinegoziazione non può alterare la sostanza economica dello specifico rapporto in essere e, nell’ambito del rapporto concessorio, non può modificare il regime sul rischio operativo assunto dal concessionario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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