L’aliquota minima del costo di costruzione

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di conguaglio del contributo di costruzione da parte del Comune, il privato sosteneva che l’aliquota minima del 5% del costo di costruzione operante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020 non poteva essergli applicata, in quanto la domanda di permesso di costruire (PdC) e la determinazione del costo di costruzione dovuto sono ad essa antecedenti.

Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.

Il PdC era stato rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, sicché tale normativa (ivi compreso l’art. 16, co. 9) era pienamente efficace e operativa.

Le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti rispetto a tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non esauriti. Per rapporti “esauriti”, non incisi dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, devono intendersi unicamente quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Nel caso di specie, all’epoca del pronunciamento della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di credito del Comune rispetto al titolare del PdC, sicché non si è in presenza di un rapporto esaurito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Richiesta di conguaglio del contributo di costruzione

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la raccomandata del Comune, in cui si preannunci la possibilità di una rideterminazione del contributo di costruzione, ha un effetto interruttivo dei termini prescrizionali.
Inoltre, il pagamento del contributo di costruzione costituisce un’obbligazione propter rem, posta a carico dei titolari del titolo edilizio e dei loro successori e aventi causa.
Soggetto passivo dell’obbligazione non è soltanto colui che ha presentato la domanda di rilascio del titolo edilizio ma lo sono, anche, in via solidale, coloro che acquisiscono diritti reali sul bene immobile cui il titolo stesso si riferisce. Tale obbligazione si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene e deve essere adempiuta dal nuovo proprietario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La precettazione dei lavoratori in sciopero nei servizi pubblici essenziali

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’esercizio del potere di precettazione, in assenza della segnalazione della commissione di garanzia, richiede la puntuale ed esplicita indicazione di specifiche ragioni di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 8 l. 146/1990, distinte dal presupposto sostanziale del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona.

Nel sistema delineato dalla l. 146/1990, la valutazione ordinaria dei presupposti dello sciopero e delle misure di contemperamento compete alla commissione di garanzia, mentre l’intervento ministeriale in via officiosa costituisce un rimedio eccezionale e non può risolversi in una sovrapposizione valutativa rispetto alle determinazioni della commissione, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a integrare esigenze straordinarie. Il presupposto del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati richiede un quid pluris rispetto al fisiologico disagio derivante dallo sciopero nei servizi di trasporto, pertanto disservizi ordinari quali cancellazioni, ritardi e difficoltà organizzative non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a giustificare la compressione del diritto di sciopero.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza di precettazione che abbia esaurito i propri effetti già nella giornata in cui si è tenuto il proclamato sciopero e, dunque, antecedentemente alla proposizione del ricorso: non è sufficiente, a tal fine, una mera finalità general-preventiva o di deterrenza (nella specie, impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero), risolvendosi l’azione in un’inammissibile richiesta di sindacato su poteri non ancora esercitati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Crisi abitativa e politiche UE: il nuovo orizzonte dell’Affordable Housing nell’edizione 2026

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Crisi abitativa e politiche UE: il nuovo orizzonte dell’Affordable Housing nell’edizione 2026

Post di Daniele Iselle

Approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 152 del 03.07.2026, Suppl. ordinario n. 26), in vigore dal 04.07.2026, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il d.lgs. 117/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-03&atto.codiceRedazionale=26G00131&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Finanziamento agli Enti locali per i beneficiari di protezione internazionale

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno del 15 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stata approvata una deroga alle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, relativo alle modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

In deroga a quanto previsto dall’art. 6, co. 1 delle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, gli Enti locali già aderenti alla rete SAI possono presentare un’ulteriore domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 7, co. 3 d.m. cit.

Le domande di finanziamento presentate sulla base di tale deroga saranno valutate solo in caso di non completa copertura dei posti indicati nella comunicazione di cui all’art. 7, co. 1 delle medesime linee guida.

Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26A03310&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Istituito il tavolo tecnico per i Comuni sopra i 10.000 abitanti in disavanzo di amministrazione

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stato istituito il tavolo tecnico di cui all’art. 1, co. 645 l. 199/2025, avente il compito di verificare le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i Comuni che hanno applicato l’art. 16, co. 6 ter-sexies d.l. 115/2022, come convertito dalla l. 142/2022, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 638-643 l. 199/2025, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 664.
Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26A03324&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

La Soprintendenza è tenuta a rispettare il principio di leale collaborazione prima di dire di no

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per violazione del principio di leale collaborazione.

Il TAR, infatti, ha affermato che deve essere sottolineato che la Soprintendenza, in applicazione del principio di leale collaborazione, prima di denegare l'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata comunque tenuta ad indicare le eventuali soluzioni progettuali assentibili (v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1374; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2020, n.1).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Valore stimato del pubblico appalto: deve computarsi anche il cd. quinto d’obbligo

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il valore stimato dell’appalto, ai fini della determinazione dei requisiti economico‑finanziari e tecnico‑organizzativi richiesti agli operatori economici, deve essere calcolato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 120, co. 9 d.lgs. 36/2023, tenendo conto dell’importo massimo, comprensivo delle opzioni espressamente previste nei documenti di gara, tra cui rientra il cd. quinto d’obbligo, che assume natura di opzione contrattuale vincolante e non meramente eventuale o teorica. Ne consegue che la qualificazione SOA deve essere posseduta con riferimento all’intero valore globale stimato, comprensivo dell’incremento fino al quinto.

La previsione nella lex specialis del quinto d’obbligo, con contestuale indicazione del valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’incremento, costituisce un auto-vincolo per la stazione appaltante e definisce il perimetro delle obbligazioni contrattuali potenzialmente imponibili all’aggiudicatario. L’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione con riferimento a tale valore complessivo e, in difetto, deve essere escluso dalla procedura per carenza dei requisiti richiesti.

L’accoglimento del motivo di ricorso diretto a contestare la qualificazione SOA dell’aggiudicataria è ex se idoneo a determinare l’accoglimento dell’appello, senza necessità di disamina degli altri motivi. Infatti, nel processo amministrativo l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Anomalia dell’offerta e costi della manodopera

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine non superiore a 15 giorni assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 110, co. 2 d.lgs. 36/2023 per la presentazione delle spiegazioni in sede di verifica dell’anomalia, in assenza dell’espressa qualificazione come perentorio, costituisce un termine ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua eventuale proroga o il suo superamento non determinano di per sé l’illegittimità del procedimento, né l’esclusione dell’operatore economico, permanendo un margine di discrezionalità amministrativa, funzionale alla completa valutazione della congruità dell’offerta. La stazione appaltante può modulare i tempi dell’istruttoria in ragione della complessità dell’offerta, anche mediante proroghe o ulteriori richieste chiarimenti, senza violare il principio della par condicio. Nella fattispecie in parola, inoltre, la facoltà di proroga del termine era prevista dal disciplinare di gara.

Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, anche nel vigore del d.lgs. 36/2023, non sussiste il vincolo di un’unica richiesta istruttoria, essendo ammissibile una articolazione plurifasica del contraddittorio, ove necessaria per una completa istruttoria, in coerenza con la natura collaborativa e sostanziale del procedimento, finalizzato alla verifica dell’affidabilità dell’offerta e non alla mera esclusione dell’operatore economico.

In sede di verifica dell’anomalia, è consentita all’operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera (quali livelli, costo medio orario e monte ore), purché non siano modificati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’impianto sostanziale della stessa, dovendosi distinguere tra contenuto negoziale dell’offerta (immodificabile) e struttura giustificativa dei costi (modificabile entro limiti fisiologici). L’immodificabilità dell’offerta economica attiene, infatti, al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo restano nella piena disponibilità dell’offerente e possono essere modificate sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale e imprenditoriale.

Nel vigore del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo indicato dall’operatore economico costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, di regola, non può essere modificato in sede di verifica di anomalia. Tuttavia, anche nel vigore della disciplina dell’art. 11 del codice precedente all’introduzione del comma 2-bis ad opera del d.lgs. 209/2024, tale variazione non assume rilievo invalidante ove riguardi attività secondarie di incidenza marginale sul costo complessivo dell’appalto e non determini alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta.

Gli scostamenti tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali non comportano automaticamente l’incongruità dell’offerta, gravando sulla parte che contesta l’anomalia l’onere di dimostrare che tali scostamenti incidano in modo tale da erodere l’utile e compromettere la sostenibilità economica complessiva dell’offerta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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