14 Marzo 2024
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
All’esito, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – invero, non univoco – secondo cui il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. comma 8 art. cit.)., degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dall’Amministrazione procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
Per l’effetto, è stato dichiarato illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune, che aveva aderito acriticamente ad un parere sfavorevole ma tardivo della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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