Ordinanza del Comune contro la Regione e l’Agenzia del Demanio per opere edilizie abusive

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto per la particolarità della questione, in quanto il Comune diffidava la Regione, quale ente gestore del demanio idrico, e l’Agenzia del Demanio a demolire opere edilizie abusive.

Sentenza TAR Veneto 96 del 2026

Stabilire se un intervento sia ristrutturazione o nuova costruzione influisce sul contributo di costruzione

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il TAR ha esaminato il caso nel quale il ricorrente aveva presentato una SCIA, alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione di un intervento edilizio consistente nella demolizione del preesistente edificio unifamiliare e di un corpo pertinenziale (per una volumetria complessiva di mc 687,17) con ricostruzione e ricomposizione dei volumi sullo stesso lotto, ma in area di sedime parzialmente diversa, con realizzazione di un nuovo edificio unifamiliare di mc 618,85.

Il Comune aveva ritenuto che si trattasse di una nuova costruzione e aveva chiesto il pagamento del relativo contributo, ma il TAR ha classificato l'intervento come ristrutturazione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Finanza di progetto e incompatibilità con il diritto UE del regime della prelazione

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incompatibilità con il diritto eurounitario, accertata dalla Corte di giustizia dell’UE (CGUE), del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto, non comporta l’automatica caducazione dell’intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del thema decidendum determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare ex officio se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della CGUE ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l’annullamento deve essere circoscritto all’atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente.

Si fa qui riferimento alla sent. CGUE, Sez. II, 05.02.2026, C-810/24, secondo cui l’art. 3, par. 1 dir. 2014/23/UE, in combinato disposto con l’art. 49 TFUE, con gli artt. 30 e 41, nonché con il considerando n. 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (com’era l’art. 183 d.lgs. 50/2016) che riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione di atti di gara fondati sul diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto, il giudice, pur essendo tenuto a dare applicazione alla pronuncia della CGUE che ne afferma l’incompatibilità con il diritto dell’UE, può disporre l’annullamento dei soli atti impugnati, nei limiti dei motivi di ricorso dedotti, in applicazione del principio della domanda e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto eurounitario costituisce infatti motivo di annullabilità e non di nullità.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale di derivazione eurounitaria, anche in materia di appalti e concessioni, non osta all’applicazione del principio della domanda nel processo amministrativo, sicché il giudice deve assicurare un effetto utile alla domanda proposta, senza estendere d’ufficio il sindacato a profili ulteriori di illegittimità non dedotti dalle parti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Parità retributiva tra donne e uomini

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Con il d.lgs. 7 maggio 2026, n. 96 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 125 del 01.06.2026), in vigore dal 07.06.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il d.lgs. 96/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il piano parco e il piano paesaggistico

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il TAR Salerno ha affermato che i rapporti tra piano parco e piano paesaggistico devono essere ricostruiti in termini non di gerarchia, ma di competenza. Il piano parco prevale sul piano paesaggistico per quanto attiene alle disposizioni di tutela dei valori di carattere strettamente naturalistico; mentre le disposizioni del piano paesaggistico prevalgono su quelle del piano parco per quanto attiene alla tutela dei valori paesaggistici. Ciò consente di giustificare le eventuali diversità di disciplina, qualora le prescrizioni conformative contenute nei due piani divergano quanto all’incidenza sui poteri e le facoltà di utilizzo dei beni posti nel territorio oggetto di pianificazione e spettanti ai relativi proprietari.

In omaggio alla concezione unitaria del bene ambiente, il piano paesaggistico e il piano parco sono due strumenti pianificatori che devono essere coordinati alla luce del collegamento tra le prescrizioni in ciascuno di essi contenute e le relative finalità, da un lato, con applicazione di quelle del piano parco volte alla tutela dei profili naturalistici del territorio e di quelle del piano paesaggistico, volte alla tutela dei profili identitari e culturali, dall’altro, con prevalenza dell’un piano qualora l’altro contenga disposizioni finalizzate alla tutela dei valori protetti principalmente dal primo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il demanio idrico e il (severissimo) vincolo idraulico

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il demanio idrico fa parte del demanio necessario statale, ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c., con conseguente esclusione della configurabilità di un demanio idrico comunale: gli Enti locali possono essere titolari solo di beni appartenenti al demanio accidentale, tra cui non rientrano i corsi d’acqua.

Il divieto di realizzare fabbricati, scavi o smovimenti del terreno a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini (stabilito dall’art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904) ha carattere assoluto e inderogabile, essendo diretto a garantire il libero deflusso delle acque e le operazioni di manutenzione a tutela della sicurezza pubblica. Un’eventuale deroga da parte della normativa locale (anche mediante strumenti urbanistici come il PRG) è legittima solo se la disposizione è espressamente e specificamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e tiene analiticamente conto delle peculiari condizioni locali del flusso idrico e degli argini rispetto alla regola statale.

La realizzazione di recinzioni perimetrali stabili costituite da muri di cinta di ragguardevoli dimensioni (quali pannelli in calcestruzzo prefabbricati di altezza pari o superiore a due metri) configura una nuova edificazione soggetta al rilascio del permesso di costruire e non rientra nell’edilizia libera. Di conseguenza, la loro indebita collocazione all’interno della fascia di rispetto idraulica di dieci metri impone l’adozione di un provvedimento repressivo o conformativo da parte della P.A., a prescindere da precedenti prescrizioni generiche imposte unicamente ai fini della sicurezza del sito.

L’Autorità idraulica conserva un potere generale, ai sensi della successiva lett. g art. cit., di imporre prescrizioni o interventi di ripristino anche ulteriori rispetto alle distanze legali, in base a valutazioni tecnico-discrezionali volte alla tutela della sicurezza idraulica e dell’integrità del corso d’acqua. È legittima l’imposizione di specifiche modalità di recinzione e di gestione dell’area per evitare interferenze con il deflusso delle acque.

La realizzazione e il mantenimento di attraversamenti su corsi d’acqua demaniali richiedono un’apposita concessione, anche in sanatoria, attesa la natura pubblica del bene e il vincolo idraulico.

È inammissibile l’impugnazione di un provvedimento amministrativo meramente attuativo o vincolato, quando non sia stato impugnato l’atto presupposto come un parere vincolante (nella specie, un parere idraulico).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo idraulico e interventi di somma urgenza

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che le deroghe previste dalla normativa emergenziale di protezione civile (nel caso di specie, l’art. 4 O.C.D.P.C. n. 710/2020; d.lgs. 1/2018) incidono esclusivamente sulle procedure previste dalla disciplina di polizia idraulica e di pianificazione di bacino, senza estendersi alle prescrizioni sostanziali di tutela del demanio idrico (art. 96 r.d. 523/1904), che restano inderogabili. Ne consegue che gli interventi realizzati in somma urgenza devono essere provvisori e compatibili con i vincoli fluviali e che è legittimo il diniego dell’autorizzazione idraulica per opere strutturali definitive (ricostruzione arginale e cordolo in c.a. su micropali) realizzate da un Comune a seguito di evento alluvionale, incidenti sull’alveo e sulla fascia di riassetto fluviale, non essendo sindacabili nel merito le valutazioni tecnico‑discrezionali dell’Autorità idraulica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo idraulico e istanza di (terzo) condono

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904, ha carattere assoluto e inderogabile e integra un vincolo di inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, (richiamato dall’art. 32 d.l. 269/2003, come convertito nella l. 326/2003), preclude il rilascio della sanatoria edilizia. È pertanto legittimo il diniego di condono per opere edilizie abusive realizzate entro la fascia di dieci metri dall’argine di un corso d’acqua, anche se insistenti su area privata e derivanti dalla trasformazione di un manufatto preesistente.

Il vincolo di cui all’art. 96 cit. si applica non solo alle nuove edificazioni, ma anche agli interventi che incidono su sagoma, volumetria o destinazione d’uso del manufatto, richiedendo il preventivo nulla-osta idraulico, cosicché è legittimo il diniego di condono opposto a interventi di trasformazione di un fabbricato rurale in unità abitative realizzate senza titolo in area ricadente nella fascia di rispetto fluviale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Usi temporanei di edifici e aree (art. 23-quater T.U. edilizia)

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, la quale permette di adibire edifici e aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, in quanto derogatoria alle previsioni di quest’ultimo, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, tale per cui la possibilità per la P.A. di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate deve essere rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina, ossia lo stato legittimo del bene (da riferire sia agli edifici sia alle aree, dovendosi intendere la locuzione “immobili legittimamente esistenti ed aree” quale endiadi) e il perseguimento di un interesse pubblico.

In materia di edilizia e urbanistica, la ponderazione dell’interesse pubblico a fondamento dell’uso temporaneo attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile dal G.A. solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta.

Nel caso di specie, la Giunta comunale aveva approvato l’uso temporaneo di un’area come parcheggio non pertinenziale, senza però verificare la legittimità dei piazzali asfaltati ivi insistenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Modelli di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore

30 Mag 2026
30 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito dei modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di natura sinallagmatica, con gli enti del terzo settore, gli importi erogati dalla P.A. hanno natura compensativa e non corrispettiva, ai sensi degli artt. 6 e 56, co. 2 d.lgs. 117/2017 e sono riconducibili alla categoria dei contributi ex art. 12 l. 241/1990, sicché possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, tra cui rientrano anche i costi del lavoro, atteso che i lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 117/2017, a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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