Il Comune non ha l’obbligo di apporre, su richiesta del gestore, il vincolo preordinato all’esproprio per le stazioni radio base

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

In un post del 20 maggio 2026 abbiamo pubblicato una sentenza del TAR Brescia chiedendoci se il comune abbia l'obbligo di apporre, su richiesta del gestore, il vincolo preordinato all'esproprio per le stazioni radio base.

Alla domanda risponde ora il TAR Marche, dicendo che non si tratta di un obbligo, ma di una valutazione discrezionale da parte del Comune.

Nel caso specifico l'impianto era già stato realizzato in precedenza dal gestore in forza di un contratto di locazione col proprietario dell'area, ma questi, una volta scaduto il contratto, si era rifiutato di rinnovarlo e aveva promosso una azione di sfratto per finita locazione.

Il gestore aveva chiesto al Comune di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ma il Comune aveva respinto la richiesta.

Ricordiamo che il comma 3 dell’art. 51 del codice delle Comunicazioni prevede che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto…”, attribuendo così all’operatore la qualifica di “autorità espropriante”.

L’art. 44 del comma 1-bis aggiunge che “Le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica”.

Il TAR ha sottolineato che il potere di espropriare la proprietà privata per finalità di pubblico interesse è un potere discrezionale per eccellenza e va esercitato bilanciando i contrapposti interessi.

Il TAR ha esaminato varie questioni, tra cui la rilevanza del giudicato civile di restituzione dell'area e del piano comunale delle antenne, affermando che non è detto che il piano comunale debba sempre cedere di fronte alla pianificazione del gestore.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La motivazione per relationem è legittima anche quando l’atto richiamato è reso disponibile anche se servisse fare un accesso agli atti

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

In un ricorso esaminato dal TAR Milano l'interessato si lamentava del difetto di motivazione del provvedimento impugnato per il fatto che il Comune aveva emesso un provvedimento richiamando tutta una serie di atti che non erano mai stati notificati al ricorrente.

Su tali presupposti il ricorrente censurava la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990,nonché l’eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione in quanto tali atti non sarebbero stati allegati alla diffida impugnata, ma sarebbero stati solo richiamati o, al più, ne sarebbe stato riportato uno stralcio nel provvedimento.

Ricordiamo che l'art. 3, al comma 3, della Legge 241/1990 disciplina espressamente l'istituto della motivazione
per relationem, stabilendo che "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"

Il TAR ha respinto la censura, affermando che la doglianza offre un'interpretazione eccessivamente formalistica della motivazione per relationem e non in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Procedura ad evidenza pubblica e impugnazione di un titolo

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha evidenziato l’inammissibilità di un motivo di diritto concernente la mancata procedura ad evidenza pubblica in un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un titolo edilizio, per carenza di un effettivo interesse della parte ricorrente.

Nel caso in esame il privato aveva ottenuto un permesso di costruire per allargare alcune strade comunale per la sua maggior comodità. 

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Edifici superiori a 25 metri di altezza e a 3mc/mc in zona già urbanizzata: è necessario il piano attuativo?

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Milano ricorda che l'articolo 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, disposizione tuttora vigente, stabilisce in modo inequivocabile: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza penale (Cassazione Sez. Penale 21.07.2020,n. 26620), tale disposizione non ha natura di norma di dettaglio, transitoria o implicitamente abrogata dalla legislazione regionale, ma esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio, posto a garanzia dell'ordinato sviluppo urbano.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa converge verso questa linea interpretativa, affermando che l'esigenza di un piano attuativo si impone "anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti" e che le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono "del tutto eccezionali", limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia "incompatibile con il piano attuativo stesso" (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2020 n.1413; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2025 n. 2747).

Sulla base di quanto sopra osservato, pertanto, non è sufficiente che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione,  ma è necessario che sia stata raggiunto l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento

La parte ricorrente deduceva che l’area di intervento sarebbe stata del tutto urbanizzata.

Per tale motivo non vi sarebbe stata nessuna necessità di un Piano Attuativo e il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone l’obbligo di presentare una pianificazione di dettaglio, sarebbe stato affetto da carenza istruttoria. L’area di intervento, proseguiva la ricorrente, sarebbe situata in una zona già interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo sarebbe stato del tutto superfluo. L’amministrazione comunale non avrebbe mai effettuato una verifica sullo stato dei luoghi: se solo lo avesse fatto non avrebbe potuto che constatare lo stato di assoluta urbanizzazione dell’area.

Il TAR ha respinto il ricorso.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Come si raccorda la necessità del piano attuativo prevista dal comma 6 dell’art. 41 quinquies L. 1150/1942 (edifici più alti di 25 m o superiori a 3mc/mq) col D.M. 1444 del 1968

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il comma 6 dell'art. 41-quinquies della legge n. 11560 del 1942 stabilisce: "Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa".

I commi 8 e 9 dello stesso articolo stabiliscono:

"8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima".

I commi 8 e 9 sono stati attuati con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Il TAR Milano ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il comma 6 avrebbe avuto una efficacia temporale limitata e non sarebbe più stato applicabile dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Vocazione edificatoria di un’area

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda come la vocazione edificatoria di un’area non sia da considerarsi imprescindibile; in particolare, il P.I. che preveda tra i propri obiettivi la conservazione dei valori naturalistici e la preservazione da possibili nuove edificazioni ben può portare a ZTO E un ambito oggetto di previsione di PUA nello strumento urbanistico precedente e decaduto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vincolo idrogeologico e autorizzazione

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda che l’autorizzazione per la realizzazione di opere temporanee in zona di vincolo idrogeologico rilasciata al privato non può coprire il titolo edilizio volto all’esecuzione di opere definitive.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Servizio idrico integrato e salvaguardia della gestione in forma autonoma

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di servizio idrico integrato, è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma ex art. 147, co. 2-bis d.lgs. 152/2006, emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l’affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell’assemblea dell’Ente di governo dell'ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica e anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la l. 6 maggio 2026, n. 85 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 116 del 21.05.2026), in vigore dal 05.06.2026, la Repubblica riconosce il 20 ottobre come il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.
La l. 85/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-21&atto.codiceRedazionale=26G00103&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Contributo ANAC per il 2026

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 112 del 16.05.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha dato attuazione all’art. 1, co. 65 e 67 l. 266/2005, per l’anno 2026.

La delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26A02382&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

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