Pubblichiamo il decreto n. 134 del 22 maggio 2020 del Presidente del Consiglio di Stato, contenente le novità al processo amministrativo telematico per contrastare la diffusione del virus e garantire, contemporaneamente, lo svolgimento delle udienze amministrative.
L'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3120 del 2020, che afferma l'obbligo della P.A. di applicare le sanzioni per gli abusi edilizi segnalati dal vicino.
Il TAR Veneto, recentemente, ha sottolineato che, nel caso venga dedotto lo sviamento di potere quale vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, la divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica deve essere accuratamente provata dal ricorrente, non essendo possibile limitarsi a mere supposizioni o indizi. In caso contrario, il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Pubblichiamo un'interessante pronuncia del Tribunale di Verona che non considera più obbligatoria la negoziazione assistita in quanto in contrasto con il diritto UE
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Di recente, il TAR Veneto ha ribadito che la presenza del requisito della vicinitas non è sufficiente a fondare la legittimazione a ricorrere di un privato nei confronti del titolo edilizio rilasciato al proprio confinante. È infatti necessaria la prova di un effettivo pregiudizio derivante dall’intervento, sia esso di natura urbanistica, paesaggistica o ambientale, ovvero sia di natura economica, quale il deprezzamento commerciale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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In quello che esso stesso considera un parziale revirement del proprio orientamento in materia di volumetria in ipotesi di cd. “Piano Casa”, recentemente il TAR Veneto è tornato sulla questione di cui alla propria sent. n. 513/2018 sul PRG del Comune di Mira.
Il Giudice Amministrativo ha in primo luogo ricordato i tre principii ricavabili dalla suddetta sentenza: l’impossibilità di usufruire dei benefici volumetrici di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. se prima non è stata esaurita la volumetria massima prevista dallo strumento urbanistico; l’obbligo di calcolare il bonus volumetrico su quanto già esistente, e non sul massimo volume disponibile ai sensi del PRG; e infine, l’impossibilità di usufruire sia della volumetria massima del piano, sia dei bonus del cd. Piano Casa.
In merito a tale terzo principio, quindi, il TAR ha effettuato il suddetto revirement, anche sulla base della normativa regionale entrata successivamente in vigore (ossia la l. R.V. n. 14/2019, cd. “Veneto 2050”): ha infatti dichiarato legittimo il cumulo, nel medesimo intervento edilizio, tra la volumetria massima assentibile prevista dallo strumento urbanistico e quella prevista dalla normativa sul Piano Casa.
Inoltre, il Giudice ha ribadito l’inesistenza di un contrasto con la cd. legge sul consumo del suolo (l. R.V. n. 14/2017), posta la forza derogatoria della disciplina sul Piano Casa sulla prima.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Pubblichiamo il link per partecipare allo ZOOM IT dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sulla efficacia del giudicato tra terzi nei confronti della P.A., col prof. Francesco Volpe e l'avv. Stefano Bigolaro.
Il collegamento sarà attivato alle ore 8.50.
Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 10 circa.
Si accede con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:
Recentemente, il TAR Veneto ha ribadito che il Piano degli Interventi può, ai sensi della normativa regionale, prevedere zone territoriali omogenee diverse da quelle stabilite dal d.m. n. 1444/1968. Ciò posto, non è possibile ascrivere una “zona ad edificazione diffusa” alla ZTO agricola, trattandosi di zone diverse tra loro, e pertanto non è possibile applicarvi la disciplina di cui all’art. 44 l. R.V. n. 11/2004.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Nel caso di specie, il privato presentava istanza di condono ambientale ex artt. 37-39 l. 308/2004 per aver realizzato senza autorizzazione una vasca interrata per la raccolta delle acque.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo il diniego rilasciato dal Comune, perché il privato non aveva soddisfatto il proprio onere di dimostrare il completamento dell’opera entro il 30 settembre 2004.
Più precisamente, il privato aveva presentato allo scopo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che sono inutilizzabili nel processo amministrativo, mentre il Comune aveva prodotto il verbale dei propri tecnici, che è atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 c.c.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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