La CILA e gli atti amministrativi eventualmente ad essa ricollegati
Di recente, il TAR Veneto ha ribadito che la CILA, anche in sanatoria, non ha natura provvedimentale: l’attività oggetto è libera e non è sottoposta a controllo sistematico da parte della P.A., contrariamente alla SCIA. I poteri dell’Amministrazione, quindi, sono quelli generali di vigilanza e di sanzione previsti dall’art. 27 T.U. Edilizia.
Eventuali atti anticipatori provenienti dall’Ente riguardo all’ammissibilità degli interventi comunicati hanno carattere meramente informativo e, dunque, natura di atti endoprocedimentali, e quindi i ricorsi avverso tali atti dovranno essere dichiarati inammissibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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