Il T.A.R. ricorda che l’azione risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni per la presunta lesione di interessi legittima è soggetta alle rigide scansioni temporali dell’art. 30 c.p.a. che, come noto, contiene termini processuali a pena di decadenza
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Catanzaro ricorda che lo strumento urbanistico attuativo è inutile all’interno di un lotto intercluso, ovvero circondato da un’area già urbanizzata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato afferma che la determinazione degli oneri relativi al condono edilizio deve essere determinata con riferimento al momento del rilascio del titolo e non alla data di presentazione della domanda di sanatoria straordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda i poteri comunali nella localizzazione degli impianti di telefonia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 38 T.U. edilizia.
Tale norma prevede tre eventualità: a) la sanatoria della procedura, ove sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, senza applicare alcuna sanzione edilizia; b) nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione in forma specifica della demolizione; c) ove non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica in ragione della natura delle opere realizzate, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione pecuniaria che, una volta corrisposta, produce i medesimi effetti della sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha offerto principi utili in materia, in particolare riguardo agli stringenti requisiti necessari per ottenere tale variante.
Nel caso di specie, i privati volevano realizzare una “residenza sanitaria protetta” (che, invero, si componeva di 235 appartamenti oltre reception e uffici amministrativi) in alcuni terreni di sua proprietà, limitrofi a dove sarebbe sorto un nuovo ospedale.
Tuttavia, nello strumento urbanistico vigente esisteva una diversa area idonea e sufficiente a tale iniziativa produttiva (se produttiva poteva definirsi), il che faceva venire meno uno dei requisiti posti dall’art. 8 d.P.R. 160/2010.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza di demolizione ex art. 35 T.U. edilizia, affermando che il privato destinatario avesse edificato dei fabbricati su area di proprietà comunale, sottostante un cavalcavia che costituisce struttura viaria.
Il TAR Veneto, però, ha annullato l’ordinanza perché il Comune non aveva dimostrato la proprietà in capo a sé dell’area, requisito essenziale per poter applicare l’art. 35 cit. e il cui onere della prova grava sull’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato i presupposti ex art. 1102 c.c. legittimanti l’uso esclusivo della cosa comune da parte del comproprietario: 1) non alterazione della normale destinazione del bene; 2) non preclusione del pari uso da parte degli altri comproprietari; 3) non eccessiva vastità dell’intervento edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di un ampliamento eseguito da un privato su una porzione di muro comune strettamente pertinente all’unità immobiliare del confinante, in virtù di una SCIA sprovvista del consenso del confinante stesso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti