17 Giugno 2019
Il TAR Veneto ha recentemente affrontato la questione della possibile inammissibilità di un ricorso per ottemperanza.
In particolare, in merito alla riscossione di crediti nei confronti della P.A. derivanti dalla condanna dello Stato per irragionevole durata del processo, ha sottolineato come, per poter richiedere l’esecuzione della sentenza avanti al giudice amministrativo, sia necessario rispettare quanto stabilito dall’art. 5-sexies, della l. n. 89/2001 (l. Pinto).
Pertanto, prima di procedere con il giudizio in ottemperanza, bisogna rilasciare all’Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme portate a esecuzione, l’assenza di pendenze giudiziarie per il medesimo credito, l’ammontare (ancora) dovuto, e la modalità di riscossione prescelta.
Tale mancata comunicazione comporta l’inammissibilità del relativo giudizio, ex co. 7 del medesimo art. 5-sexies.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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