Violazione dei termini di conclusione del procedimento
Il TAR Veneto ha affermato che la violazione dei termini procedimentali non determina – salvo ipotesi eccezionali in cui il termine sia espressamente qualificato come perentorio dalla legge – la decadenza del potere di provvedere e quindi l’illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.
Inoltre, la rilevanza del ritardo a fini risarcitori resta neutralizzata, in caso di infondatezza della pretesa sostanziale avanzata dal privato, non essendo, allo stato, riconosciuta la risarcibilità di un danno da ritardo (da cd. “mero ritardo”) disgiunto dalla spettanza del bene della vita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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