La regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

16 Gen 2026
16 Gennaio 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di servizio idrico integrato, il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.

L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

Nel caso di specie, la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari (o i costi opportunità) non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria e non risulta irragionevole o sproporzionata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Concorsi pubblici e categorie protette: questioni di giurisdizione

16 Gen 2026
16 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del G.O., in quanto la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’invalido, che si configura come diritto al posto riservato, senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al G.O., tramite l’impugnazione della graduatoria dei vincitori.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti e indicazione, nell’offerta di gara, degli oneri di sicurezza aziendale

16 Gen 2026
16 Gennaio 2026

Il TAR Catania, in sede cautelare, ha affermato che il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 implica che la P.A. investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di un’affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento.

La responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - costituisce un’applicazione del principio-guida della fiducia, rivolto non solo nei confronti della P.A., ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento.

La possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa. Diversamente si consentirebbe un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della Stazione appaltante, della sua struttura di costi nonché degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale.

L’accentuazione della matrice efficientista che si esplica nel principio del risultato, se, da un lato, circoscrive le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non consente di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante.

La correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

La voce degli oneri di sicurezza aziendale è sottoposta ad una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interesse del candidato escluso dalle agevolazioni ad ottenere l’accesso agli atti della procedura

15 Gen 2026
15 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il candidato, pur non collocato utilmente nella graduatoria conclusiva di una procedura (nella specie, indetta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’accesso ai contratti di filiera ed alle relative agevolazioni), ha un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione delle istanze di riesame formulate dai soggetti proponenti e della documentazione inerente all’istruttoria eseguita e relativa alla revisione e alla nuova valutazione operata dalla commissione, al fine di verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di un’impugnazione in sede giurisdizionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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“Piena conoscenza” e accesso agli atti

15 Gen 2026
15 Gennaio 2026

Il TAR Veneto precisa che per “piena conoscenza” non si deve intendere la conoscenza piena ed integrale del provvedimento (in particolare se tale concetto viene utilizzato per tentare di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione). Inoltre, aggiunge, l’accesso agli atti può fungere sì da (nuovo) dies a quo, ma solo se viene esercitato senza indugio o comunque senza che venga irragionevolmente differito nel tempo.

Nel caso di specie, lo si rileva, controparte aveva dapprima presentato denuncia in Procura contro i lavori edilizi, per poi (due anni dopo l’adozione del titolo) presentare istanza di accesso agli atti alla Procura medesima per ottenere il permesso di costruire.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Accesso agli atti e procedura penale

15 Gen 2026
15 Gennaio 2026

Il TAR Catania ha affermato che il cd. modello 45 (cfr. d.m. Giustizia 334/1989 e circolari del DAG del Ministero della giustizia del 2011 e del 2016) costituisce una modalità applicativa dell’art. 335 c.p.p., rubricato Registro delle notizie di reato, e trova fondamento normativo nell’art. 109 disp. att. c.p.p. Si connota per la sua natura di atto processuale di parte che non è soggettivamente e funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ex l. 241/1990.

Con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso va esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) – che costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Accesso agli atti nelle pubbliche gare

15 Gen 2026
15 Gennaio 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di accesso agli atti di una pubblica gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro all’istanza di accesso del concorrente e alle opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.

In linea con quanto previsto dall’art. 35, co. 3 d.lgs. cit., il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla Stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la fase procedimentale di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo cd. dell’inversione procedimentale dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. TAR Palermo n. 2522-2025

Rimborso delle spese legali al pubblico dipendente da parte della P.A.

15 Gen 2026
15 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della ripetizione del rimborso delle spese legali anche qualora il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dall’assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promozione o di procedibilità dell’azione: il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente presuppone che sia stata accertata l’assenza della sua responsabilità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La mancanza di autorizzazione sismica non è regolarizzabile in sede di collaudo dei lavori, né di nuovo intervento edilizio

14 Gen 2026
14 Gennaio 2026

Nel caso di specie, il Comune inibiva gli effetti della SCIA presentata da un privato per il ripristino del suo fabbricato ad uso magazzino, oggetto di incendio doloso. Tra gli altri motivi, eccepiva la mancanza dell’autorizzazione sismica che abbia legittimato la realizzazione dell’edificio in variante rispetto a quella rilasciata dall’ufficio del Genio civile.

Il TAR Veneto ha respinto l’impugnazione del privato.

La concessione in variante ottenuta da parte del privato dal Comune prevedeva l’ampliamento, la sopraelevazione del secondo piano fuori terra e alcune modifiche forometriche, con la realizzazione di una nuova ala a ridosso del monte, più bassa dell’edificio già in fase di costruzione. Alla luce di queste modifiche, era palesemente necessario – e come tale specificato nella concessione – ottenere una nuova autorizzazione sismica, ai sensi della normativa statale vigente (art. 17 l. 64/1974 e art. 4, co. 1 e 5 l. 1086/1971).

Il privato si difendeva spiegando come fosse prassi procedere direttamente al collaudo dei lavori, senza conseguire una nuova autorizzazione (con ciò confermando il mancato conseguimento dell’autorizzazione).

Con queste premesse, il Comune non poteva esimersi dall’inibire l’esecuzione dei lavori indicati nella SCIA in relazione a un fabbricato, già oggetto di incendio doloso, di cui non era dimostrata la conformità alla normativa statale vigente per le zone sismiche. Non rileva che il nuovo progetto presentato avrebbe potuto colmare tale vizio, garantendo la conformità dell’immobile alla normativa antisismica all’esito del restauro, atteso che in alcun modo tale circostanza avrebbe garantito la sicurezza dei lavori da svolgere nell’edificio danneggiato dall’incendio, ma tuttora esistente e di cui non è nota la tenuta antisismica.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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Poteri della P.A. nei confronti della SCIA commerciale

14 Gen 2026
14 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, il controllo del contenuto della SCIA commerciale e l’accertamento dell’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti deve essere effettuato dalla P.A. nei 60 giorni dal ricevimento della SCIA: ciò anche quando la P.A. constati la presenza di attestazioni non veritiere, che consente alla P.A. di disporre la sospensione dell’attività intrapresa (comma 3 art. cit.), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.

Una volta decorso il termine perentorio di 60 giorni, l’esercizio dei poteri spettanti alla P.A. in ordine agli effetti giuridici della SCIA è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. cit., ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.

Nel caso di specie, la ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune la invitava a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una SCIA commerciale. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta SCIA, il superamento del termine di 60 giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, i princìpi sopra indicati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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