Il distributore dell’energia, anche se si trova in concordato preventivo, deve erogare il cd. bonus gas al venditore

19 Nov 2025
19 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che imponga al soggetto distributore del gas naturale di erogare il cd. bonus gas al venditore, ancorché il distributore si trovi in concordato preventivo: la circostanza che, per ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e il venditore non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e, quindi, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire ai clienti finali, quali esclusivi titolari.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il (severissimo) vincolo idraulico: il TSAP nega che i regolamenti comunali possano derogarvi

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il vincolo di inedificabilità stabilito dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 ha carattere legale e inderogabile, essendo volto ad assicurare la tutela del regime idraulico e il libero deflusso delle acque pubbliche, nonché a garantire la possibilità di manutenzione e ripristino degli alvei e delle opere idrauliche. Nessuna costruzione può essere edificata, né mantenuta, a distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici, e nessun regolamento comunale può derogare a tale distanza, trattandosi di materia riservata alla competenza dell’Autorità idraulica. Ne consegue che le opere realizzate in violazione del suddetto vincolo non sono suscettibili di condono ex art. 33 l. 47/1985. Il Comune, in presenza del vincolo, non dispone di alcun margine di discrezionalità, dovendo rigettare l’istanza di condono senza necessità di ulteriori valutazioni tecniche di compatibilità.

Il vincolo idraulico sussiste anche nel caso di corsi d’acqua tombati, poiché la copertura non ne fa venir meno la natura di acque pubbliche e permane la necessità di garantire l’accesso e la manovrabilità per interventi di manutenzione o ripristino. Pertanto, anche le opere realizzate sopra o in prossimità di corsi d’acqua tombinati devono rispettare la distanza minima di 10 metri dal ciglio di sponda e la loro collocazione entro la fascia di rispetto configura violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.

Il Comune non ha competenza a stabilire, mediante propri regolamenti, distanze inferiori a quelle fissate dall’art. 96 cit., trattandosi di limite inderogabile di diritto pubblico posto a tutela del regime idraulico. Sono pertanto illegittime e prive di effetto derogatorio le disposizioni regolamentari comunali che riducano la fascia di rispetto dai corsi d’acqua, essendo la competenza in materia riservata all’Autorità idraulica ai sensi dell’art. 2 r.d. cit.

Il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità non produce alcun effetto sanante rispetto alle eventuali violazioni urbanistiche o edilizie, non potendo surrogare né implicare il possesso di un valido titolo abilitativo. Il certificato di abitabilità attesta unicamente la conformità dell’immobile alle norme tecniche in materia di sicurezza, igiene e salubrità, ma non incide sulla legittimità edilizio-urbanistica dell’opera.

Post di Alberto Antico – avvocato

P.S. Segnaliamo, peraltro, che a Vicenza in alcuni casi, in forza di una preventiva intesa tra Genio Civile e Comune, sono state ridotte dal Comune le distanze per alcune porzioni di specifici corsi d'acqua, esaminati in modo puntuale dai due enti con una apposita istruttoria caso per caso. Probabilmente è l'unico modo col quale è possibile derogare alle distanze in forza di normative locali.

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Sdemanializzazione dell’alveo fluviale abbandonato

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di sdemanializzazione dell’alveo fluviale, ai sensi dell’art. 946 c.c. nel testo anteriore alla l. 37/1994, la perdita del carattere demaniale dell’alveo presuppone che il corso d’acqua abbia abbandonato spontaneamente il proprio letto per cause esclusivamente naturali e che tale abbandono abbia carattere irreversibile, nel senso che sia definitivamente cessata la funzione originaria del bene di accogliere acque pubbliche. La mera deviazione del corso principale o la persistenza di deflussi naturali all’interno del vecchio letto escludono la configurabilità dell’abbandono e, conseguentemente, l’acquisto della proprietà da parte dei proprietari confinanti.

Nella specie, il TSAP ha escluso la sdemanializzazione del tratto originario di un rio, accertando che, pur dopo la deviazione per effetto di un evento alluvionale risalente nel tempo, l’antico alveo continuava ad essere interessato dallo scorrimento periodico di acque naturali provenienti da bacini idrografici minori, con conseguente permanenza della natura demaniale del bene ai sensi degli artt. 822 e 942 ss. c.c.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il TSAP boccia la sdemanializzazione tacita del demanio idrico, anche in caso di opere edilizie assentite

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in materia di demanio idrico, dopo la modifica dell’art. 947 c.c. introdotta dalla l. 37/1994, è esclusa ogni forma di sdemanializzazione tacita, potendo la perdita della natura demaniale avvenire solo mediante provvedimento espresso dell’Agenzia del Demanio. La realizzazione di opere inamovibili o trasformative del suolo demaniale da parte del concessionario, ancorché assentite, o il disuso prolungato del bene non determinano la perdita della destinazione ad uso pubblico del bene (artt. 822, 823, 829, 947 c.c.; d.P.R. 380/2001). Ne consegue che, in mancanza di un formale provvedimento di sdemanializzazione o declassificazione, il possesso di un bene demaniale da parte del privato è inidoneo all’acquisto per usucapione, essendo la relazione con la res regolata da un rapporto concessorio che esclude l’animus rem sibi habendi (artt. 1140 ss. e 1158 c.c.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Inefficacia della SCIA edilizia

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della l. 91/2022 (di modifica degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001), relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (PdC) e non di ristrutturazione edilizia.

La presentazione di una SCIA per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Procedure PNRR e provvedimento di VIA

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 44, co. 6 d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021 (procedura speciale per alcuni progetti PNRR), come pure quella conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 art. cit., ricomprende il provvedimento di VIA, nel senso che include in un unico atto lo stesso e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce, con conseguente onere di autonoma e tempestiva impugnazione.

L’incidenza sul diritto di proprietà della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, quale effetto legale della determinazione, si pone su di un piano distinto e non congruente rispetto alla contestazione della mancata valutazione, sin da tale fase del complesso procedimento, di misure di prevenzione del potenziale aggravamento del rischio di incidente rilevante.

Il Consiglio ha istituito in questo senso un paragone con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che, pur seguendo una differente disciplina (art. 27-bis del codice dell’ambiente), individua un analogo tema di inclusione di singoli titoli autorizzatori per un’opera, che conservano dunque la loro autonomia funzionale, ciò comportandone l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Una legge per semplificare

17 Nov 2025
17 Novembre 2025

Con la l. 10 novembre 2025, n. 167 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 265 del 14.11.2025), sono state approvate misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualitĂ  della normazione.

Sono altresì state concesse numerose deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (come la navigazione, le leggi elettorali, l’istruzione, la tutela della disabilità, la protezione civile ecc.).

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-14&atto.codiceRedazionale=25G00174&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il “ripristino tipologico” è un tipo di ristrutturazione edilizia, sanabile ex art. 36-bis, d.P.R. 380/2001

17 Nov 2025
17 Novembre 2025

L'avvocato Pietro Bonso, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota di commento alla sentenza del TAR Veneto n. 1862 del 22 ottobre 2025 relativa alla legittimitĂ  di una SCIA in sanatoria presentata ai sensi del nuovo art. 36-bis, d.P.R. 380/2001, per legittimare un intervento di ristrutturazione (nella forma del ripristino tipologico) eseguito in parziale difformitĂ  dal Permesso di costruire.

Si legge nella sentenza: «Il cosiddetto “rispristino tipologico” non è cosa diversa o “minore” rispetto alla ristrutturazione, ma non è che una delle forme mediante le quali si esplica la ristrutturazione edilizia; e infatti, secondo la definizione recata dall’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 “costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ne deriva che non esiste un intervento di “ripristino tipologico” in sé distinto (altro e diverso) da quello di ristrutturazione, ma soltanto un intervento di “ristrutturazione da attuarsi mediante rispristino tipologico”»

 TAR VENETO Nota a sentenza

Sentenza TAR VE 1862_2025

La c.d. “fiscalizzazione degli abusi” ha valore eccezionale e derogatorio rispetto all’ordine di demolizione

17 Nov 2025
17 Novembre 2025

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza della sez. II, 22 ottobre 2025, n. 1862 si è occupato del rapporto tra l'ordine di demolizione degli abusi edilizi  e dell'onere della prova circa la  obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme, necessario per ottenere la fiscalizzazione del'abuso.

Si legge nella sentenza: «Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Tar Campania, Napoli, n. 6089/2023; Tar Sicilia, Palermo, n. 1025/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023)» 

E' stato respinto il motivo di ricorso con cui veniva denunciata la mancata applicazione della fiscalizzazione in alternativa alla demolizione.

Post di Pietro Bonso - avvocato

Sentenza TAR VE 1862_2025

Poteri del Comune nei confronti di una SCIA edilizia

17 Nov 2025
17 Novembre 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, di fronte a una SCIA edilizia ordinaria, il Comune possiede poteri inibitori, repressivi e conformativi disciplinati dall’art. 19 l. 241/1990, da esercitarsi in via ordinaria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (commi 3 e 6-bis art. cit.) e, solo in presenza di tutte le condizioni poste per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dall’art. 21-nonies l. cit., entro il più lungo termine di 12 mesi previsto da tale disposizione (comma 4 art. cit.).

Una volta scaduto il periodo di 30 giorni, il “consolidarsi” della SCIA determina l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non subordinatamente al riscontro dei presupposti per l’intervento in autotutela. Se il Comune non motiva la sussistenza dei requisiti di quest’ultimo istituto, l’eventuale inibitoria tardiva rispetto al termine di 30 giorni è inefficace ex art. 2, co. 8-bis l. 241/1990.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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