Secondo il TAR Palermo, ciò è possibile solo ove il Comune motivi che l’area ulteriore sarà occupata da opere necessarie a fini urbanistico-edilizi rispetto all'immobile acquisito.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha ricordato che, qualora l’ordine di demolizione rimanga ineseguito, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di abuso edilizio opera di diritto fin dalla scadenza del termine assegnato per la demolizione.
A nulla rileva che il privato demolisca in ritardo.
L’unico modo per paralizzare l’effetto ablatorio è che il privato stesso chieda e ottenga una proroga del termine per demolire, prima che esso scada, allegando le ragioni che rendono impossibile l’esecuzione in tempo utile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Piemonte si è soffermato sulla questione della mancata indicazione, nelle offerte economiche di una procedura ad evidenza pubblica, del costo della manodopera.
Il Giudice Amministrativo, facendo leva sul tenore dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016, che non prevede espressamente la sanzione dell’esclusione nel caso di mancata indicazione dei costi di manodopera, né un obbligo per la Stazione Appaltante di richiederli nel bando, non ha quindi censurato la mancanza di una espressa previsione nella lex specialis della procedura.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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La giurisdizione in materia di controversie attinenti la nomina dei dirigenti medici spetta al Giudice ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del CdS nella parte in cui viene prevista la revoca automatica della patente di guida nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Piemonte si è interessato di una controversia relativa ad un provvedimento di iscrizione anagrafica, ed in particolare della questione sulla giurisdizione applicabile.
In particolare, si rileva che la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica oggetto della pretesa, nonché l’assenza di qualsiasi potere discrezionale in capo alla P.A. (trattandosi infatti di un mero accertamento da parte dell’Ente), fanno propendere la giurisprudenza maggioritaria verso la giurisdizione del giudice ordinario.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Prof. Vittorio Domenichelli, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla pronuncia della Corte di Giustizia sul rito super speciale degli appalti pubblici qui allegata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribadito i requisiti per poter ottenere il risarcimento dei danni da parte della P.A.: 1) illegittimità del provvedimento amministrativo; 2) prova del danno subito; 3) dolo o colpa della P.A.
Tuttavia, il Consiglio ha “ammorbidito” quest’ultimo requisito: fermo restando che deve esserci dolo o colpa della P.A., sembra che il privato possa limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’agire amministrativo, soccorrendo poi le regole di comune esperienza, nonché la presunzione semplice. Spetta all’Amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile.
Nel caso di specie, forse, ha aiutato il fatto che sull’invalidità dell’atto amministrativo fosse conclamata e già passata in giudicato. Tuttavia, il principio suesposto mostra un certo favor nei confronti del privato danneggiato dalla P.A., abbastanza raro nei Giudici amministrativi.
Con l’occasione, il C.G.A.R.S. ha anche chiarito la natura dei danni non patrimoniali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto precisa che le norme eccezionali di cui all’art. 5, commi 9 e seguenti del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 196, non impongono il permesso in deroga nelle zone agricole.
Il TAR poi anche in questa sentenza afferma che le disposizioni del decreto legge suddetto non sono applicabili nel Veneto, perchè avevano carattere transitorio, fini alla entrata in vigore di una legge regionale, e sono superate dalla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 sul piano casa.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sull’applicabilità della c.d. prova di resistenza alle controversie sulle procedure di gara: in particolare, ha ribadito come con essa debba intendersi la dimostrazione di avere sufficienti possibilità di conseguire l’aggiudicazione, e che pertanto debba essere oggetto di verifica solo nel caso in cui si discuta solamente della correttezza dei punteggi ottenuti dalle ditte partecipanti.
Nel caso invece di gravame finalizzato a ottenere la rinnovazione della gara ovvero l’esclusione delle altre imprese che hanno preso parte alla procedura, non è quindi necessario fornire la prova di resistenza.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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