Accesso civico generalizzato e divieto di divulgazione
Il T.A.R. si sofferma sulle caratteristiche dell’accesso civico generalizzato e sulle possibilità, da parte della P.A., di impedirne l’esercizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulle caratteristiche dell’accesso civico generalizzato e sulle possibilità, da parte della P.A., di impedirne l’esercizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Brescia attrae a sé la giurisdizione in materia di acque pubbliche se i provvedimenti impugnati incidono soltanto in maniera indiretta la tematica idrica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che il risarcimento del danno non spetta, ex se, se l’annullamento del provvedimento è avvenuto per vizi meramente formali. Per di più, il privato deve aver fatto tutto il possibile per evitare e/o limitare il danno, compresa la presentazione di un’istanza di sospensiva. Infine il Collegio si occupa dei presupposti del c.d. danno da ritardo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A,R, ricorda che il proprietario di un’area non può essere destinatario dell’ordine di rimozione dei rifiuti se manca la colpa del soggetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che per tutelare i beni appartenenti al patrimonio disponibile, il Comune non può ricorrere all’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, c. 2 c.c., perché deve utilizzare i metodi “ordinari” previsti dal codice civile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che il giudice amministrativo ha il potere di qualificare ed inquadrare nella giusta categoria giuridica il provvedimento amministrativo impropriamente definito dal Comune.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel confronto di giovedì 15 marzo tra l’Assessore regionale al Territorio, Cristiano Corazzari, e la Commissione Territorio del Consiglio regionale, è stato trovato un accordo per un rinvio di 18 mesi, a favore della Regione e dei Comuni, dell’entrata a regime della legge regionale sul consumo di suolo e del Regolamento edilizio tipo (RET).
Questi due provvedimenti segnano un punto di svolta nel campo dell’edilizia. Da un lato, la l.r. Veneto 14/2017 mira all’azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, con ciò ponendo alla Regione il delicato compito di ripartire tra i vari Comuni la quantità massima di suolo ancora edificabile nei prossimi 32 anni. Dall’altro, il Regolamento edilizio tipo dispone che i regolamenti edilizi comunali si adeguino alle nuove definizioni uniformi, per porre fine alla polverizzazione della normativa edilizia negli oltre 8.000 Comuni italiani; tuttavia, ciò deve avvenire senza alcuna modifica dei dimensionamenti delle aree edificabili, con il rischio che si trovino 8.000 soluzioni diverse e si vanifichi così lo scopo di armonizzazione.
L’Assessore Corazzari ha promesso che nella “legge di semplificazione”, di prossima emanazione, sarà inserita una norma che permetta ai Comuni di adeguarsi ai due provvedimenti di pari passo: il termine di 18 mesi, previsto per il recepimento della legge sul consumo di suolo, sarà concesso anche per l’adeguamento al RET (non più, quindi, da farsi entro il 21 maggio 2018).
In Commissione Territorio, le opposizioni hanno avanzato forti dubbi sulla politica di gestione del consumo di suolo: le cosiddette “ultime nuove aree edificabili” sono troppo estese, per poter parlare davvero di riduzione del consumo di suolo; la ripartizione di tali aree è sperequata, fino ad avere Comuni con più area edificabile di quella prevista dal loro PAT; si consente l’edificazione nelle aree meno urbanizzate, senza preoccuparsi della rinaturalizzazione e del recupero delle aree dismesse; dal calcolo del “costruito”, sono state escluse le aree destinate alle grandi infrastrutture, agli ospedali, alle scuole, ecc.; i dati forniti dai Comuni, mediante le schede predisposte dalla Regione, sono stati compilati con discrezionalità e senza metodo univoco.
Per rispondere a queste criticità, l’Assessore ha affermato con forza l’impegno della Regione a favore di controlli sui dati forniti dai Comuni e sulle giuste quote di suolo consumabile da assegnare ad ogni Comune, in nome dell’obiettivo di forte contrazione del consumo di suolo.
Post di Alberto Antico - dottore in giurisprudenza
Il titolo del post si riferisce a una sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda l'articolo 20 della l.r. del Veneto n. 11 del 2004.
L’art. 20 della legge, rubricato procedimento di formazione, efficacia e varianti del “piano urbanistico attuativo”, stabilisce:
al primo comma che il “piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti”;
al terzo comma, che “entro cinque giorni dall’adozione il piano è depositato presso la segreteria del Comune per la
durata di dieci giorni; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni”;
al quarto comma che “entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate”.
Il comma 4 bis, in proposito, sancisce che “i termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni o osservazioni eventualmente presentate, respinte”.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
La legge regionale veneta n. 11 del 2004 stabilisce a proposito del piano dal piano degli Interventi (PI) (che ha contenuto e funzioni operative) che, in mancanza della prevista approvazione dello strumento urbanistico attuativo entro il termine di cinque anni, la qualificazione edificatoria decada e l’area divenuta inedificabile necessiti di una nuova pianificazione.
Il Consiglio di Stato precisa che tale decadenza non si verifica se una previsione simile sia contenuta nel P.A.T., in forza di un accordo, in quanto il PAT, sulla base della medesima legge regionale, ha durata illimitata.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il T.A.R. Milano, comparando il nuovo Codice Appalti con il vecchio, giunge ad affermare che le ipotesi di modificabilità dell’ATI devono essere ammesse solo in casi eccezionali e tassativamente previsti: le aperture che si erano concretizzate nella vigenza del D. Lgs. n. 163/2006, infatti, non sono applicabili analogicamente al D. Lgs. n. 50/2016.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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