Alcune criticità a proposito dell’aggiornamento del PGRA per le Alpi orientali

21 Mar 2023
21 Marzo 2023

La Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con la delibera n. 3 del 21.12.2021, approvava l’aggiornamento al PGRA, con un provvedimento rubricato “II ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e corrispondenti misure di salvaguardia”, reperibile al seguente link: https://distrettoalpiorientali.it/wp-content/uploads/2020/05/DeliberaPGAAO_21dic2021_3.pdf.

Per quanto riguarda il bacino del Po, si veda il link: https://pianoalluvioni.adbpo.it/aggiornamento-e-revisione-pgra-2021-2027/.

Con riferimento al PGRA 2021-2027 delle Alpi orientali, si segnalano alcune criticità.

Gli elaborati di questo piano si rinvengono al link: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/direttiva-alluvioni/pgra-2021-2027/piano_approvato_2021/. Tuttavia, non risultano più facilmente reperibili gli elaborati che vigevano precedentemente. Come deve fare il tecnico che voglia fare un raffronto? L’unica strada sembra quella dell’accesso agli atti.

L’art. 4 della citata delibera del 2021 stabilisce che, con l’aggiornamento del PGRA, cessano di avere efficacia i Piani per l’Assetto idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali per la parte idraulica, nonché i Piani stralcio della sicurezza idraulica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, co. 5 N.T.A. Si possono preventivare fin d’ora alcune difficoltà di coordinamento intertemporale tra le varie normative.

Infine, sono affidati ai singoli Comuni gravosi e delicati compiti di stima dei rischi connessi ai corsi d’acqua minori.

Post di Daniele Iselle

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Caro Architetto- io mando sempre al Distretto pere il parere , per cui non mi pongo il problema- gg.

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  2. Remo Rinaldin architetto says:

    Premessa
    Le Norme tecniche di attuazione (NTA) del PGRA del bacino delle Alpi orientali all’art. 14 disciplinano gli interventi di carattere urbanistico ed edilizio nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 con rischio idraulico non superiore a R2. In particolare il punto 4) dell’art. 14 prevede che “Tutti gli interventi….debbono essere collocati alla quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,50m sopra il piano campagna”. Tuttavia il comma 2) dell’art. 15 NTA nelle aree P1 consente la costruzione di locali interrati e seminterrati, subordinata alla realizzazione di appositi dispositivi e impianti a tutela….
    Commento
    Il comma 2) dell’art. 15 non cita l’obbligo di rispettare la quota di sicurezza idraulica (+0,50m sopra piano campagna) e quindi la norma di cui al comma 4) dell’art. 14 non si applicherebbe a tutti gli interventi ma soltanto a quelli fuoriterra e certamente non alla fattispecie di locali interrati o seminterrati, per i quali la sicurezza idraulica dovrebbe essere garantita da “appositi dispositivi…” Ora non è ben chiaro quali possano essere gli appositi dispositivi, e di conseguenza ogni Amministrazione comunale potrebbe interpretarli in maniera assai diversa. Di controversa interpretazione e quindi di difficile applicazione appare inoltre la parte finale della norma di cui al citato comma 2 art. 15, laddove si dice che “Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido”.
    Analizzando gli aspetti operativi delle NTA-PGRA del 15/06/22 a cura dell’ing. M. Ferri, nella scheda di pag. 67 si valutano gli interventi su “superfici scoperte” quali rampe di accesso, recinzioni etc…, nelle aree P1 si afferma siano considerati interventi leciti “purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità”. Pare che tali interventi in superfici scoperte siano da considerare assimilabili a quelli contemplati dall’art. 15, poiché simili risultano le prescrizioni a tutela, che in ogni caso escludono la tassativa prescrizione di collocarli a quota di sicurezza (+0,50m).
    Quesiti
    1 – sono autorizzabili interventi da collocare a quota campagna? Per esempio la costruzione di un garage a qualche cm sopra quota campagna a servizio di abitazione con piano di calpestio a quota +0,05m su piano campagna; e ancora se sono autorizzabili gli interrati, tanto più dovrebbero esserlo i piani-terra;
    2 – nell’ambito di un nuovo edificio è possibile costruire su superficie scoperta una rampa di accesso ad autorimessa interrata con quota di imbocco della medesima a +0,10m e attrezzata in sommità con paratoia amovibile (Ndr…appositi dispositivi) che garantisca la quota di sicurezza idraulica (+0,50m) in caso di alluvione ?
    3 – Per “appositi dispositivi e impianti di tutela…,” di cui all’art. 15 NTA-PGRA si debbono intendere soluzioni tecniche da approntare a quota del piano interrato o seminterrato, considerato che devono garantire la sicura evacuazione dai locali allagati ?

    Rispondi

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