Cosa succede se il Comune non riconosce, in sede di P.I., le facoltà di trasformazione edilizia promesse in una convenzione urbanistica?

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Nel caso di specie, una convenzione urbanistica prevedeva la trasformazione edilizia di un immobile di proprietà dei privati avente destinazione agricola in abitazione, che il Comune avrebbe dovuto inserire nel P.I., a fronte della cessione di aree.

Con l’approvazione di una prima variante al P.I. il Comune aveva effettivamente consentito la realizzazione dell’intervento di trasformazione edilizia, ma nella successiva variante non inseriva più la convenzione, di fatto bloccando la trasformazione edilizia.

I privati chiedevano la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. della convenzione e la conseguente condanna alla restituzione delle aree cedute.

Il TAR Veneto ha accolto in parte il ricorso.

I privati non avevano l’obbligo di impugnare le varianti al P.I. sfavorevoli, giacché – avendo invocato unicamente la responsabilità della P.A. per inadempimento contrattuale, con richiesta di una sentenza costitutiva di risoluzione – il G.A. in sede di giurisdizione esclusiva deve poter esercitare lo stesso potere del G.O. di disapplicazione degli atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi ritenuti invalidi o inefficaci.

La mancata impugnazione delle varianti al P.I. può unicamente rilevare quale parametro di diligenza ex art. 30, co. 3 c.p.a., al fine dell’esclusione o diminuzione del danno quanto alla invocata responsabilità risarcitoria.

Ove il Comune avesse voluto, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, disattendere il contenuto della convenzione, avrebbe potuto e dovuto esercitare il potere tipico di recesso, rectius di revoca, riconosciuto dall’art. 11, co. 4 l. 241/1990, il quale prevede a favore del privato la corresponsione di un indennizzo a compensazione della lesione dell’affidamento. Nel caso di specie, tale revoca non era contenuta nelle varianti al P.I., né può desumersi in via implicita dal relativo contenuto, dovendo il potere di autotutela con funzione di riesame estrinsecarsi in forma espressa nel necessario rispetto delle garanzie anche procedimentali previste dall’ordinamento, non essendo ammissibile una revoca in forma implicita.

Il TAR ha perciò disposto la risoluzione della convenzione e la retrocessione delle aree, ma non la condanna al risarcimento pecuniario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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