Inadempimento di una convenzione urbanistica da parte del Comune
Nel caso di specie, i privati chiedevano il risarcimento degli asseriti danni per i mancati ricavi che il parcheggio, realizzato sulla loro area, avrebbe patito nel periodo di durata della convenzione a causa della presunta inosservanza, da parte del Comune, della clausola che gli imponeva di vietare l’utilizzo di determinate zone del proprio territorio come aree riservate a parcheggio. Chiedevano poi la risoluzione della convenzione per le parti non attuate.
Il TAR Veneto ha affermato che il danno in questione, ove pure si fosse prodotto, sarebbe stato comunque subito da soggetti diversi dai privati, che erano privi di legittimazione in ordine alla domanda risarcitoria, perché il parcheggio era stato gestito da una s.n.c. e da una s.r.l., soggetti giuridici differenti.
Quanto alla risoluzione, l’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., costituendo questione di fatto, deve essere effettuata in concreto dal giudice, che deve maturare il suo prudente apprezzamento avendo riguardo a parametri quali il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell’inadempimento, l’eventuale tolleranza consolidatasi attraverso un comportamento protrattosi nel tempo, osservata da uno dei contraenti verso l’inadempimento dell’altro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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