Il Consiglio di Stato ritiene che il contributo perequativo sia incostituzionale
Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 3167 del 2015, "dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 16 lett. f) della Legge n. 122/2010 per violazione, sotto diversi profili, dell’art. 3 23, 53, 97 Cost., secondo quanto in premessa specificato".
Tale legge è quella che ha salvato la perequazione del PRG di Roma Capitale.
Siccome quasi tutte le censure (a parte una) sembrerebbero attagliarsi bene anche al comma 4-bis dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal nuovo numero 3-bis della lettera g) della L. n. 164/2014, che ha introdotto nel DPR 380 la perequazione come contributo straordinario, si può ipotizzare che il Consiglio di Stato non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale anche di quest'altra disposizione solo perchè non risultava rilevante ai fini del caso che il Consiglio di Stato deve decidere.
Se è così, sarà qualche altro tribunale a sollevare la questione.
Dario Meneguzzo - avvocato
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