Il contributo straordinario (perequazione) non è incostituzionale

12 Set 2017
12 Settembre 2017

Il TAR Veneto esclude che l’art. 16, comma 4, lett. d-ter), e comma 5, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che ha introdotto il contributo straordinario, sia incostituzionale.

La parte ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in materia di prestazioni imposte, perché viene demandato al Consiglio comunale il compito di determinare, in via transitoria fino all’intervento normativo della Regione in modo sostanzialmente arbitrario e autonomo, l’ammontare di un tributo. La norma di legge, in quest’ottica, sarebbe costituzionalmente illegittima perché non detta i parametri
per la sua quantificazione.

Sotto un’ulteriore profilo, la norma violerebbe l’art. 3 della Costituzione perché lascerebbe l’arbitrio di stabilire l’acquisizione da parte dell’Amministrazione dell’intero plusvalore, o di lasciarlo per intero al privato, in ciò comportando una ingiustificata disparità di trattamento. 

Inoltre un ulteriore profilo di incostituzionalità sarebbe da rinvenire nell’attestazione dell’interesse pubblico prevista dalla norma, che viene correlato non, come sarebbe logico, alla cura degli interessi di tipo urbanistico volti ad assicurare un logico e razionale assetto del territorio, ma a procurare un introito alle casse del Comune.

Infine, secondo la parte ricorrente, dovrebbe parimenti ritenersi incostituzionale la previsione di poter destinare i contributi alla realizzazione di standard urbanistici in qualunque parte del territorio comunale anziché in prossimità dell’intervento, facendo venir meno il nesso di compensazione territoriale che connota gli oneri di urbanizzazione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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