Distanze di rispetto da impianti di depurazione: criteri di misurazione
Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4606 del 2013.
Scrive il Consiglio di Stato: ""... 4.2. Per quanto attiene al secondo aspetto, in questo caso viene in rilievo l’interpretazione dell’art. 24.3.3 delle N.T.A., che impone un vincolo di inedificabilità in una fascia di rispetto di mt 150 dal “perimetro degli impianti pubblici di depurazione di acque luride e di discariche controllate”.
Al riguardo parte appellante, al fine di sostenere che i capannoni per cui è causa si troverebbero, in tutto o per la loro maggior parte, al di fuori della predetta fascia di rispetto, assume che la stessa andrebbe calcolata a partire non già dal limite esterno dell’intera area ospitante l’impianto di depurazione, ma dalle pareti del singolo, specifico edificio adibito a depuratore.
Per meglio comprendere l’inaccettabilità di tale lettura, occorre tener presente che la richiamata prescrizione del P.R.G. è attuativa della prescrizione tecnica contenuta nell’Allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 gennaio 1977, laddove:
- la necessità di garantire una distanza minima degli impianti di depurazione dall’abitato è ricondotta alla esigenza di “evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (…) zone abitate, residenziali o commerciali o di traffico notevole” (par. 1.2);
- conseguentemente, viene demandata alla “autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici” la fissazione di una fascia di rispetto di almeno mt 100, con specifico riferimento alla “area destinata allo impianto” (par. 1.2);
- tale ultima area è espressamente definita come quella “sufficiente per tutte le necessità connesse con il funzionamento ottimale dell’impianto stesso: deposito per materiale di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quant’altro occorre per il corretto funzionamento dell’impianto” (par. 1.5).
Alla luce dei dati testuali sopra richiamati, risulta evidente che la pretesa di parte appellante di ancorare la misurazione della fascia di rispetto al perimetro del singolo edificio, anziché a quello dell’area ospitante l’impianto nella sua globalità, oltre che con la lettera delle prescrizioni tecniche, contrasta anche con la loro ratio: è evidente infatti che la previsione di una fascia di rispetto con connesso vincolo di inedificabilità mira non già a tutelare l’impianto di depurazione in quanto immobile considerato nella sua realtà “statica”, ma ad assicurarne la piena funzionalità, in rapporto alle esigenze di tutela della salute umana (e, quindi, anche in una prospettiva “dinamica” di possibile espansione e sviluppo dell’impianto medesimo)...".
Salve, davanti alla mia abitazione a circa 6 metri è stato costruito da un industria conserviere un depuratore alto circa 10 metri, in sostituzione di un impianto vecchio che non funzionava, da quando è stato costruito nella mia casa non si respira più dal cattivo odore e dal rumore, cosa potrei fare ? Potrei agire legalmente? E legale ?
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