Il verde privato è un vincolo conformativo

08 Ott 2014
8 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato conferma che la destinazione di un’area a verde privato ha natura conformativa e non espropriativa o sostanzialmente espropriativa. Di conseguenza, da un lato il vincolo non decade per decorso del quinquennio e, dall’altro lato, non impone neppure l’obbligo dell’indennizzo.

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n.  4976 del 2014: “Occorre a questo punto, prendere in esame il nucleo fondante della quaestio iuris portata all’esame della Sezione, e cioè verificare la natura giuridica del vincolo derivante dalla classificazione dell’area de qua come “verde privato”, come introdotto con le determinazioni assunte a mezzo delle delibere comunali del 2001 e del decreto regionale del 2003 sopra indicati) e in particolare stabilire se il vincolo in questione sia di tipo conformativo o viceversa (come sostenuto da Urbedil) avente carattere sostanzialmente espropriativo, come tale suscettibile di risarcimento ovvero di indennizzo.

Ritiene il Collegio che la destinazione urbanistica impressa all’area di che trattasi non costituisce vincolo espropriativo e neppure a carattere sostanzialmente espropriativo.

In linea generale, vanno preliminarmente richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179 (dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 n. 2, 3, 4 e 40 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e 2, primo comma della legge 19 novembre 1968 n.1187 nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità senza la previsione di un indennizzo), secondo cui i vincoli urbanistici non indennizzabili che sfuggono alla previsione del predetto art.2 della legge n.1187/68 sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale , che devono essere invece indennizzati sono:

Occorre a questo punto, prendere in esame il nucleo fondante della quaestio iuris portata all’esame della Sezione, e cioè verificare la natura giuridica del vincolo derivante dalla classificazione dell’area de qua come “verde privato”, come introdotto con le determinazioni assunte a mezzo delle delibere comunali del 2001 e del decreto regionale del 2003 sopra indicati) e in particolare stabilire se il vincolo in questione sia di tipo conformativo o viceversa (come sostenuto da Urbedil) avente carattere sostanzialmente espropriativo, come tale suscettibile di risarcimento ovvero di indennizzo.

Ritiene il Collegio che la destinazione urbanistica impressa all’area di che trattasi non costituisce vincolo espropriativo e neppure a carattere sostanzialmente espropriativo.

In linea generale, vanno preliminarmente richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179 (dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 n. 2, 3, 4 e 40 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e 2, primo comma della legge 19 novembre 1968 n.1187 nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità senza la previsione di un indennizzo), secondo cui i vincoli urbanistici non indennizzabili che sfuggono alla previsione del predetto art.2 della legge n.1187/68 sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale , che devono essere invece indennizzati sono:

  1. a) quelli preordinati all’espropriazione o aventi carattere sostanzialmente espropriativo in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà;
  2. b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata all’esproprio con l’approvazione dei piani esecutivi;
  3. c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità secondo la concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art.42 della Cost..

A migliore illustrazione del concetto di vincoli preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi e comunque comportanti l’inedificabilità, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto modo di far presente come siano tali quelli che svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene, in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone il suo valore di scambio (tra le tante, Cons. Stato Sez. IV 3/12/2010 n.8531; idem Sez. IV 23 dicembre 2010 n. 9772; Cons. Stato Sez. V 13 aprile 2012 n. 2116).

Parimenti con riferimento alle prescrizioni recate dagli strumenti di pianificazione territoriale, va pure rammentato il preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui non ogni vincolo posto alla proprietà privata dallo strumento urbanistico generale ha carattere espropriativo ed è dunque soggetto alla disciplina relativa (Cons. Stato Sez. IV 28/12/2012 n.6770; Cass. SS.UU. 25/11/2008 n.28501).

Più specificatamente avuto riguardo ai criteri dettati per distinguere i vincoli di tipo conformativo da quelli a contenuto espropriativo, il vincolo a verde privato deve considerarsi appartenere alla prima delle suddette categorie poiché deve considerarsi connaturato a tale destinazione urbanistica l’imposizione di un vincolo particolare prescritto in funzione della localizzazione di un’opera pubblica la cui realizzazione non è compatibile con la proprietà privata (Cons. Stato Sez. IV 9/6/2008 n. 2837).

Così, la classificazione a verde privato deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa (Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 2011 n.4242; idem Sez. IV 19/1/2012 n. 244).

Non può dunque attribuirsi alla destinazione di verde privato (re) impressa dal Comune di Creazzo all’area di proprietà di Urbedil la natura di vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che, in mancanza di una limitazione alla proprietà privata intesa sia come disponibilità che utilizzazione del bene, è impossibile far derivare dalla anzidetta destinazione urbanistica un effetto risarcitorio e neppure, in via subordinata, l’insorgenza di un diritto alla indennizzabilità, situazioni giuridiche soggettive di ristoro economico configurabili unicamente in presenza di un vincolo ablatorio o limitativo dei diritti dominicali”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza CDS 4976 del 2014

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