La c.d. perequazione urbanistica è una imposta che, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, richiederebbe una legge statale
Sulla Rivista di Diritto Tributario, fasc. 5 del 2013, è stato pubblicato un articolo degli avvocati Stefano Bigolaro e Giuseppe Piva di Padova, intitolato: "Perequazione urbanistica e art. 23 della Costituzione: la necessità di una norma di legge statale".
La tesi degli autori è di considerare gli oneri perequativi urbanistici, in analogia al contributo concessorio ad edificare, quale prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria.
Ricordiamo che l'articolo 23 della Costituzione dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposra se non in base alla legge. E' una riserva assoluta di legge (statale).
In mancanza di tale legge, la perequazione risulterebbe illegittima.
Pubblichiamo l'articolo, ringraziando gli autori e la Rivista di Diritto Tributario per la concessione di pubblicarlo.
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