La Corte dei Conti della Liguria rimette alla Sezione Centrale delle Autonomie il contrasto interpretativo sorto tra le sezioni regionali in merito agli incentivi di pianificazione urbanistica

04 Feb 2014
4 Febbraio 2014

Con la Deliberazione n. 6 /2014 la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha deciso quanto segue:

"Ritiene, pertanto, la Sezione – alla luce del contrasto interpretativo sopra evidenziato – di sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie della Corte la seguente questione di massima:

Se l’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 debba essere interpretato nel senso che il diritto all’incentivo per la redazione di un atto di pianificazione sussiste solo nel caso in cui l’atto di pianificazione è collegato alla realizzazione di opere pubbliche ovvero nel senso che il suddetto diritto sussiste anche nel caso di redazione di atti di pianificazione generale (quali la redazione di un piano urbanistico generale o attuativo ovvero di una variante) ancorché non puntualmente connessi ad un’opera pubblica”.

Deliberazione 6 del 2014 Corte Conti Liguria

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