La misura del vincolo idraulico varia a seconda che il corso d’acqua sia disciplinato dal r.d. 523 del 1904 oppure dalle disposizione sulle bonifiche di cui al r.d. 368 del 1904

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

Segnaliamo la sentenza n. 202 del 2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche, che spiega bene la questione di cui al titolo.

Scrive il Tribunale: "il r.d. n. 368/1904 si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica, mentre il r.d. 523/1904 di applica i restanti corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione, l'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904 prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua. Per i restanti corsi d'acqua l'art. 96, lett. f) r.d. 523/1904 prevede la distanza minima di dieci metri".

Nel caso del Comune contemplato nella sentenza solo un fiume rientra nel campo di applicazione del r.d. 523 del 1904, mentre tutti gli altri corsi d'acqua sono pertinenti alle bonifiche.

Nel caso specifico, il Comune aveva modificato le n.t.a. del P.R.G. e il Tribunale ha ritenuto le modifiche apportate conformi alla normativa statale di riferimento sopra citata.

sentenza n. 202 del 2013 Tribunale Superiore Acque Pubbliche

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1 reply
  1. sebastiano salerno says:

    un canale di scarico delle acque che diventa tale solo quado piove e che 10-11 mesi l’anno è un ricettacolo di canne, erbe secche, pietre o immondizie (copertoni d’auto, frigoriferi, mobili in genere e vari tipi di contenitori in plastica) può essere considerato o rientrare, ai sensi del R.D. 25.97.1904 n. 523, nella definizione di fiume o corso d’acqua di cui al predetto R.D.? Inoltre anni orsono furono fatti erigere, credo dal Comune, degli argini in cemento armato alti quasi due metri e dallo spessore di circa 50 cm per un percorso di almeno un paio di Km

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