L’asservimento di un’area determina una inedificabilità perpetua
Il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sentenza del 13 maggio 2014 n. 223, si occupa dell’asservimento delle aree chiarendo che: “come è noto (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3823) - l’asservimento di un fondo ad un altro, in caso di edificazione di quest’ultimo, provocando la perdita definitiva ed irrevocabile delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, crea una relazione pertinenziale, che costituisce una qualità oggettiva del fondo asservito. Permanendo a tempo indeterminato, tale asservimento continua pertanto a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva, essendo opponibile ai terzi e a chiunque ne sia il proprietario.
In definitiva, l’inedificabilità dell’area asservita o accorpata ovvero la sua avvenuta utilizzazione a fini edificatori, costituisce una qualità obiettiva del fondo e produce l’effetto di impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti, a nulla rilevando che manchino specifici negozi giuridici privati diretti all’asservimento o che l’edificio insista su una parte del lotto catastalmente divisa. Con la conseguenza che non possono mai essere assentiti titoli edilizi in caso di esaurimento della volumetria assentibile (cfr. T.A.R. Salerno sez. I, 16 aprile 2013, n. 890, T.A.R. Bari, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 11, e T.A.R. Catanzaro, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1064)” e che: “il vincolo di asservimento, costituendosi per effetto del rilascio del titolo edilizio e non necessitando di atto negoziale ad effetti obbligatori o reali, aveva determinato l’inedificabilità dell’area e tale inedificabilità era destinata a permanere a tempo indeterminato e come tale era opponibile anche ai terzi acquirenti; né l’erroneo rilascio di certificati di destinazione urbanistica avrebbe potuto legittimare il rilascio di un titolo edilizio su un fondo, in realtà, privo di capacità edificatoria”.
dott. Matteo Acquasaliente
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