Le convenzioni urbanistiche
Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, a cui nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente, che rientra nel genus degli accordi ex art. 11 l. 241/1990, soggetta ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. In conseguenza di ciò, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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