Pianificazione comunale e perequazione indebita
Nel caso di specie, la proprietaria di un’area, classificata come Zona F in virtù di un vincolo preordinato all’esproprio più volte reiterato e poi decaduto, sollecitava il Comune ad esercitare il proprio potere di pianificazione.
Il Comune, nel 2001-2003, adottava una variante generale al P.R.G., nella quale l’area in questione diveniva ZTO C2 di espansione – zona di perequazione 10: al fondo era attribuito un bassissimo indice di edificabilità, spalmato fittiziamente anche sugli altri terreni destinati a standards, i quali oltretutto avrebbero potuto essere ceduti al Comune con maggiore redditività ad esclusivo vantaggio dei rispettivi proprietari.
In primo grado il TAR Veneto ha respinto il ricorso, poiché il Comune avrebbe correttamente utilizzato la tecnica perequativa di pianificazione.
In grado di appello, invece, il Consiglio di Stato ha annullato la variante per violazione degli indici di densità territoriali delle Zone C e per sovradimensionamento degli standard, come disciplinati ratione temporis dagli artt. 23 e 25 l.r. Veneto 61/1985.
In premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito quando sussiste l’interesse a ricorrere del proprietario avverso l’atto di pianificazione generale e quali sono le conseguenze dell’eventuale accoglimento del ricorso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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