La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 T.U. edilizia
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha composto il contrasto giurisprudenziale in materia di fiscalizzazione degli interventi eseguiti in base a PdC annullato ex art. 38 d.P.R. 380/2001.
Alcuni arresti ritenevano che questa fiscalizzazione fosse possibile per ogni tipologia di abuso, dovuto sia a vizi relativi alla forma e al procedimento, sia a vizi di conformità del provvedimento finale rispetto alle previsioni edilizie e urbanistiche disciplinanti l’edificazione, quasi alla stregua di un condono.
Altri arresti ammettevano la fiscalizzazione soltanto per vizi formali o procedurali emendabili in astratto ma non in concreto, cosicché in ogni altro caso la P.A. avrebbe dovuto ordinare la rimessione in pristino.
L’Adunanza Plenaria ha aderito al secondo orientamento, più restrittivo, statuendo che i vizi cui fa riferimento l’art. 38 cit. sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione.
In chiusura, si ricorda che la norma pone un altro requisito, oltre all’impossibilità della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, ovvero l’impossibilità di restituzione in pristino.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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