Prevalgono le norme dello strumento urbanistico comunale o del piano territoriale paesaggistico?
La Corte di cassazione penale, nella sent. n. 33107/2022 che si allega, ha affermato che, in linea generale, le norme del piano territoriale paesaggistico prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici comunali, a meno che queste ultime offrano una tutela maggiore all’interesse ambientale e paesaggistico.
Il passaggio saliente della sentenza recita: “Se lo strumento urbanistico generale contrasti con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece, gli strumenti urbanistici comunali - che alla luce della previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004 art. 145, comma 3, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico - disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)”.
Nel caso di specie, doveva ritenersi prevalente lo strumento di pianificazione urbanistica rispetto al piano paesaggistico poiché il primo, in maniera più restrittiva del secondo, classificava l’area oggetto di edificazione come agricola.
Post di Fiorenza Dal Zotto – architetto e funzionario comunale
In Veneto questo problema non si pone dovendosi ritenere prevalente lo strumento di pianificazione urbanistica rispetto al piano paesaggistico, in quanto questo ultimo non ESISTE-
Architetto, mi scusi- ma in Veneto esiste un Piano Paesaggistico a seguito a seguito dell’approvazione del PTRC – delibera di Consiglio Regionale n. 62 – del 30 giugno 2020- è una domanda-
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