Altezze massime derogabili con il cd. Piano Casa
Il TAR Veneto ribadisce che il parametro dell’altezza massima derogabile ai sensi della disciplina di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) deve prendere come riferimento l’edificio oggetto dell’intervento, e non l’edificio più alto del circondario.
In tal modo il legislatore ha infatti voluto contenere la possibile estensione dell’edificato; gli eventuali pareri regionali di segno contrario, secondo il Giudice, devono essere considerati meri atti amministrativi interni, incapaci di poter interpretare in via autentica la norma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Buon giorno. In linea generale vale il concetto della zona propria, quindi essendo non compatibili con la zona, immagino che non si possa ampliare. –
Buona sera-
Noi a Campodarsego abbiamo inserito nel SISTEMA PRODUTTIVO / COMMERCIALE
Articolo 23 – Z.T.O. “D1” – Aree produttive consolidate, questo comma:
b) per gli edifici a destinazione residenziale non connessi ad una attività produttiva o commerciale e quindi non compatibili con la destinazione di zona, sono ammessi gli interventi di all’art. 3, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.P.R. n° 380/2001. Sono inoltre ammessi per gli edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti, l’ampliamento volumetrico del 20% fino ad un massimo di m3 150 per unità abitativa, con il limite massimo di n° 3 unità complessive per singolo edificio.
La domanda è- si possono ampliare con il piano casa???
geom. giglio
Oltre ai chiarimenti sui criteri di conteggio dell’altezza [già in precedenti sentenze Tar Veneto] , la sentenza segnalata contiene altri punti molto interessanti:
1. in caso di intervento su edificio esistente all’interno di un ambito da sottoporre a Pua non contemplato tra quelli ammessi dalle NTO del Piano degli Interventi in assenza di Pua [manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro erisanamento conservatico, ecc.], la legge sul piano casa non deroga all’obbligo del Pua; [il punto verrà approfondito nel seminario “zoom” che verrà organizzato dal Comune di Spinea -organnizzazione Kairos – il prossimo 19 febbraio proprio sui “Piani urbanistici attuativi: procedimento, norme e modalità di attuazione. Studio delle criticità e proposte epr la loro soluzione” , programma in fase di elaborazione]
2. i pareri della regione sono meri atti interni e non sono atti normativi di interpretazione autentica di norme di legge;
3. l’eventuale erronea determinazione del contributo di costruzione non inficia la legittimità del titolo edilizio [cosa nota, ma è importante ricordarlo].
Buona giornata a tutti
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