Altezze massime derogabili con il cd. Piano Casa

20 Gen 2021
20 Gennaio 2021

Il TAR Veneto ribadisce che il parametro dell’altezza massima derogabile ai sensi della disciplina di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) deve prendere come riferimento l’edificio oggetto dell’intervento, e non l’edificio più alto del circondario.

In tal modo il legislatore ha infatti voluto contenere la possibile estensione dell’edificato; gli eventuali pareri regionali di segno contrario, secondo il Giudice, devono essere considerati meri atti amministrativi interni, incapaci di poter interpretare in via autentica la norma.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Buon giorno. In linea generale vale il concetto della zona propria, quindi essendo non compatibili con la zona, immagino che non si possa ampliare. –

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  2. Anonimo says:

    Buona sera-
    Noi a Campodarsego abbiamo inserito nel SISTEMA PRODUTTIVO / COMMERCIALE
    Articolo 23 – Z.T.O. “D1” – Aree produttive consolidate, questo comma:

    b) per gli edifici a destinazione residenziale non connessi ad una attività produttiva o commerciale e quindi non compatibili con la destinazione di zona, sono ammessi gli interventi di all’art. 3, comma 1, lett. a) b) c) d) del D.P.R. n° 380/2001. Sono inoltre ammessi per gli edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti, l’ampliamento volumetrico del 20% fino ad un massimo di m3 150 per unità abitativa, con il limite massimo di n° 3 unità complessive per singolo edificio.

    La domanda è- si possono ampliare con il piano casa???

    geom. giglio

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Oltre ai chiarimenti sui criteri di conteggio dell’altezza [già in precedenti sentenze Tar Veneto] , la sentenza segnalata contiene altri punti molto interessanti:
    1. in caso di intervento su edificio esistente all’interno di un ambito da sottoporre a Pua non contemplato tra quelli ammessi dalle NTO del Piano degli Interventi in assenza di Pua [manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro erisanamento conservatico, ecc.], la legge sul piano casa non deroga all’obbligo del Pua; [il punto verrà approfondito nel seminario “zoom” che verrà organizzato dal Comune di Spinea -organnizzazione Kairos – il prossimo 19 febbraio proprio sui “Piani urbanistici attuativi: procedimento, norme e modalità di attuazione. Studio delle criticità e proposte epr la loro soluzione” , programma in fase di elaborazione]
    2. i pareri della regione sono meri atti interni e non sono atti normativi di interpretazione autentica di norme di legge;
    3. l’eventuale erronea determinazione del contributo di costruzione non inficia la legittimità del titolo edilizio [cosa nota, ma è importante ricordarlo].
    Buona giornata a tutti

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