Anche la configurazione di una stazione radio deve rispettare il vincolo aeroportuale

03 Set 2014
3 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1134 stabilisce che anche la configurazione di una stazione radio, e non solo la sua installazione, necessita del parere positivo dell’ENAC/ENAV: “Tale decisione non si pone in violazione di alcuna norma del codice delle telecomunicazioni, né del codice della navigazione, non essendo espressamente prevista da tali norme l’esenzione delle riconfigurazioni da tale preventivo controllo da parte dell’ENAC; per contro, si è accertato, attraverso l’acquisizione del parere dell’organo tecnico specificamente competente, che le medesime esigenze di tutela della sicurezza aerea richiedono una previa valutazione dei rischi d’interferenze elettromagnetiche sia in caso di realizzazione di nuovi impianti sia in caso di riconfigurazione di quelli già esistenti. E tale passaggio, in particolare, non è stato oggetto di specifiche e comprovate contestazioni da parte della ricorrente.

D’altro canto, l’art. 115, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, stabilisce espressamente che: “ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici”.

Anche alla luce di quanto sopra illustrato ritiene il Collegio che i due termini “installazione” ed “esercizio” compongano un’endiadi volta ad inglobare, non solo l’ attività di erezione materiale dell’impianto, ma ogni altra modifica - in cui si concreta la riconfigurazione - che riguardi la stazione radio base o l’installazione nel suo insieme, modifica intesa sia in senso fisico, con l’inserimento di nuove parabole per ponti radio o di altre parti dell’impianto connesse al servizio, sia a livello del mutamento delle modalità o delle capacità di emissione dei campi elettromagnetici; con la conseguenza che all’interno del significato della locuzione “installazione-esercizio” vi rientra anche la riconfigurazione, che, per quanto finora detto, della installazione condivide la medesima natura innovatrice delle caratteristiche dell’impianto originario.

Pertanto, la decisione del Comune di Venezia di richiedere alla Vodafone l’acquisizione del parere ENAC/ENAV, anche per l’intervento in questione di riconfigurazione, appare fondato su di una ragionevole e condivisibile interpretazione delle norme interessate oltre che su di una corretta ed approfondita istruttoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 1134 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC