Bonus volumetrico ex art. 12 d.lgs. 28/2011
L’art. 12 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino un determinato efficientamento energetico nella misura ivi stabilita beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione dal nastro stradale, nei casi previsi e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, fatte salve le aree individuate come zona A dal d.m. 1444/1968.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il bonus volumetrico del 5% presuppone necessariamente la sussistenza di una specifica previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.
Nel caso di specie il privato, per salvare il bonus illegittimamente autorizzato dal proprio proprio PdC, invocava la tolleranza costruttiva ex art. 34-bis d.P.R. 380/2001, ma il Consiglio ha ricordato che tale norma attiene alle eventuali difformità esistenti tra il progettato e il realizzato.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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