Capacità edificatoria ed interesse a ricorrere
Nel caso di specie, una società realizzava un intervento edilizio sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta a mezzo di apposita variante e con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore del proprio specifico stabilimento industriale. Una seconda società, venditrice dei terreni in oggetto, avanzava ricorso facendo valere la clausola del contratto di vendita con la quale si era riservata ogni diritto edificatorio sui terreni venduti.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza d’interesse, dal momento che la capacità edificatoria contestata non era “esportabile” al fine di realizzare interventi di diversa natura su altri terreni, in quanto legata all’esigenza di ampliare quel determinato opificio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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