Commissario straordinario del Comune o Ponzio Pilato?
La sentenza del TAR Veneto n. 741 del 2013 è interessante, perchè giustamente censura le tentazioni al rinvio a futura memoria di alcuni Commissari Straordinari dei comuni, nominati a seguito dello scioglimento dei consigli comunali.
Nel caso in esame è stata impugnata la determinazione con quale con la quale il Commissario Straordinario del Comune ha comunicato di omettere ogni decisione in merito all'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 11 della L. 106/2011, presentata dalla Società ricorrente, rinviando ogni decisione all'organo politico che verrà eletto in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
Scrive il TAR: "Considerato che la nota impugnata, pur avendo contenuto soprassessorio, tuttavia, costituisce comunque un arresto procedimentale, come tale immediatamente lesivo degli interessi facenti capo alla ricorrente; premesso, altresì, che il punto della questione controversa non è la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire in deroga, questione che, infatti, sarà esaminata in sede di esame della domanda presentata dalla ricorrente, bensì la legittimità della nota con la quale il Commissario Straordinario non ha ritenuto di dover provvedere, rimandando la decisione agli organi consiliari di imminente elezione; impregiudicata quindi ogni determinazione circa la fondatezza della pretesa di parte ricorrente di ottenere il rilascio del permesso in deroga, il ricorso è fondato per quanto riguarda l’illegittimità delle motivazioni addotte da Commissario Straordinario a fondamento del non luogo a provvedere ivi manifestato. Invero, in base al dettato normativo ed ai principi generalmente riconosciuti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, n,.3934/09; T.A.R. Catanzaro, n. 851/2001), il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 141 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 è l'organo chiamato a reggere l'Ente locale a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale in sostituzione degli organi ordinari e adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi (salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina): pertanto, i poteri del predetto organo si estendono a tutti gli atti di gestione dell'Ente stesso, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione; con la conseguenza che non è soggetto alla limitazione, prevista per i Consigli comunali dall'art. 31 L. 8 giugno 1990 n. 142, ai soli atti di carattere urgente, nel periodo prossimo al rinnovo dell'organo, trattandosi di limitazione che trova la propria ratio nella necessità di evitare che l'organo elettivo incida sulla formazione della volontà degli elettori. Per detti motivi, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato".
sentenza TAR Veneto 741 del 2013
Il segretario comunale accoglie in municipio il commissario straordinario appena nominato dal Prefetto
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