Cosa succede se la Soprintendenza non esprime (in tempo) il parere nel procedimento per l’autorizzazione paesaggistica?

28 Giu 2021
28 Giugno 2021

L’art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, debba essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, da rendersi entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il successivo comma 9 sancisce che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, la P.A. competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

In ordine alle conseguenze di un eventuale parere tardivo, si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale.

Una prima tesi sostiene che il parere sia espressione di una co-gestione della fase istruttoria tra le Amministrazioni, cosicché il parere tardivo perde il proprio valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. preposta al rilascio del titolo.

Ad altra tesi ha aderito il TAR Salerno.

Il parere in esame costituisce espressione di co-gestione attiva del vincolo paesaggistico. Si applica perciò l’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche), il quale opera in tutti i casi di decisione “pluristrutturata”, cioè in cui la decisione finale da parte della P.A. procedente richiede per legge l’assenso vincolante di altra Amministrazione. Ai sensi di detta norma, il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente alla P.A. procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. Il parere reso tardivamente resterebbe inefficace, come espressamente previsto dall’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990 (introdotto dalla l. 120/2020).

Post di Daniele Iselle – funzionario comunale

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9 replies
  1. alessandro de michele says:

    Buongiorno.Vorrei sapere se 1) La sentenza del Consiglio di Stato [Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 ottobre 2023, n. 8610,) , abbia effetti retroattivi o meno e se in ogni caso un permesso di costruire che non rispetti le norme urbanistiche e del PRG anche se rilasciato senza che la Sopraintendenza si sia espressa nei termini, possa considerarsi ormai cristallizzato ; 2) Se nel caso in cui un permesso di costruire per edificare su un immobile vincolato, inviato alla Soprintendenza per averne il parere ,contenga dichiarazioni non corrispondenti al vero ( ad es: si descrive l’immobile come proposto a vincolo ed invece era pienamente vincolato da piu’ di un decennio) , sia illegittimo e inefficace a prescindere dal mancato parere nei termini della Sopraintendenza e quindi non si formi il silenzio assenso.
    3) Se la relazione fatta dal pubblico ufficiale per proporre a vincolo un immobile debba descrivere esattamente lo stato dei luoghi per ogni piano( quindi ad es: nel caso in cui non sia stata descritta alcuna precedente costruzione sul lastricato solare, se tale dichiarazione faccia piena fede.
    Grazie.

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  2. Anonimo says:

    Nuovo DDL Semplificazioni: silenzio-assenso per il permesso di costruire in zone vincolate

    Il nuovo DDL Semplificazioni prevede la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

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  3. Anonimo says:

    E ANCHE SUL SILENZIO ASSENNSO CHE NON SI FORMA (art. 20 c. 8 del dpr 380/2001)NEI CASI in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, è stato presentato UN PROGETTO DI LEGGE (che modifica il c.8), in cui se acquisiti i pareri autonomamente e allegati alla pratica, si forma il silenzio assenso- ADDIO CONFERENZA DI SERVIZI-

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  4. Anonimo says:

    Non sono d’accordo con il punto 2 segnalato dal Dott. Iselle- si pensi che non si forma nemmeno il,silenzio-assenso del titolo. Per cui se si rilascia il provvedimento è illegittimo-

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  5. Anonimo says:

    Sig. De Michele- nel primo caso vale quanto detto nel post del 28 giugno 2021-

    Nel secondo caso : il permesso che ha rilasciato l’amministrazione è illegittimo-

    Nel terzo caso: non si può applicare la fiscalizzazione, ex art. 34 del dpr 380/2001, in quanto non siamo in presenza di parziale difformità ma di una variazione essenziale, essendo immobile vincolato, ex art. 32 dpr 380/2001 c. 3.

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  6. alessandro de michele says:

    BUONGIORNO.
    1) SE UN PERMESSO DI COSTRUIRE CHE RIGUARDA LA SOPRAELEVAZIONE E UN AUMENTO VOLUMETRICO DI 155 MQ SU UN LASTRICATO SOLARE DI UN IMMOBILE VINCOLATO VIENE RILASCIATO SENZA CHE LA SOPRAINTENDENZA SI SIA ESPRESSA NEI TERMINI , QUESTA PROCEDURA E’ VALIDA?E NEL CASO LA RISPOSTA FOSSE POSITIVA COME TUTELARSI IN QUALITA’ DI DIRIMPETTAIO?

    2) SE INVECE IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON SIA STATO ADDIRITTURA DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVIATO ALLA SOPRAINTENDENZA PER ESPRIMERE UN PARERE, E’ UGUALMENTE VALIDO IL RILASCIO O SI PUO’ OBBLIGARE L SOPRAINTENDENZA A CHIEDERE LA DEMOLIZIONE?

    3) PUO’ ESSERE DATO PARERE POSITIVO AD UN ISTANZA DI FISCALIZZAZIONE SU UN IMMOBILE VINCOLATO ? E NEL CASO FOSSE STATO DATO PARERE POSITIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME AGIRE PER TUTELARSI E RICHIEDERE L ESECUZIONE DELL ORDINANZA DI DEMOLIZIONE?

    GRAZIE

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    • Daniele Iselle says:

      SE UN PERMESSO DI COSTRUIRE CHE RIGUARDA LA SOPRAELEVAZIONE E UN AUMENTO VOLUMETRICO DI 155 MQ SU UN LASTRICATO SOLARE DI UN IMMOBILE VINCOLATO VIENE RILASCIATO SENZA CHE LA SOPRAINTENDENZA SI SIA ESPRESSA NEI TERMINI , QUESTA PROCEDURA E’ VALIDA?E NEL CASO LA RISPOSTA FOSSE POSITIVA COME TUTELARSI IN QUALITA’ DI DIRIMPETTAIO?
      La legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192) ha previsto all’art. 17-bis (come inserito dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) la disciplina degli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
      L’esegesi che ne ha dato il Consiglio di Stato, sia nell’esercizio della funzione consultiva (Adunanza della Commissione speciale del 23 giugno 2016, parere n. 1640), sia in quella giurisdizionale [Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 ottobre 2023, n. 8610, a valere anche come precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.], è univoca nel senso di affermare che “l’art. 17-bis riveste nei rapporti tra amministrazioni pubbliche una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati, e che “il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un ‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.
      La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato (cfr. infra, i punti successivi). (così il citato parere n. 1640/2016).
      Ed inoltre che “Nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, va esteso anche al parere, da rendersi da parte della Soprintendenza, il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 17-bis della L. n. 241/90, applicabile anche in seno a una conferenza di servizi. Tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluri-strutturato, in quanto la decisione dell’amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione. Si evidenzia, infatti, al riguardo che il parere della Soprintendenza è “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico. A tali pareri si applicherebbe pertanto l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-bis consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso. Di conseguenza il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset” (così la citata sentenza n. 8610/2023).
      2) SE INVECE IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON SIA STATO ADDIRITTURA DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVIATO ALLA SOPRAINTENDENZA PER ESPRIMERE UN PARERE, E’ UGUALMENTE VALIDO IL RILASCIO O SI PUO’ OBBLIGARE L SOPRAINTENDENZA A CHIEDERE LA DEMOLIZIONE?

      Come da giurisprudenza consolidata sul punto, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Cons. St. 7568/2021. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr.Cons. Stato Sez. VI, 3/5/2022, n. 3446).
      Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3638), parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.
      Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata. Cass.Pen. Sez. III n. 32746 del 27 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)

      3) PUO’ ESSERE DATO PARERE POSITIVO AD UN ISTANZA DI FISCALIZZAZIONE SU UN IMMOBILE VINCOLATO ? E NEL CASO FOSSE STATO DATO PARERE POSITIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME AGIRE PER TUTELARSI E RICHIEDERE L ESECUZIONE DELL ORDINANZA DI DEMOLIZIONE?
      “Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: non è mai possibile in area vincolata.” 25 Feb. 2021, https://biblus.acca.it/fiscalizzazione-dellabuso-edilizio-non-e-mai-possibile-in-area-vincolata/.
      “Responsabilità della P.A. sull’inerzia nella segnalazione di un abuso ….” https://lasettimanagiuridica.it/2021/03/02/responsabilita-della-p-a-sullinerzia-nella-segnalazione-di-un-abuso-edilizio-riflessi-anche-sulla-prevenzione-della-corruzione-e-sul-rup/.
      “Demolizione: che fare se il Comune non provvede? – La Legge per Tutti.” https://www.laleggepertutti.it/525301_demolizione-che-fare-se-il-comune-non-provvede

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  7. Alberto says:

    cosa succede se il primo parere alla richiesta di compatibilità paesaggistica è negativo da parte della Commissione paesaggio comunale… e dopo 180 giorni nè la Soprintendenza , nè il Comune danno alcuna risposta?? si può ritenere un silenzio assenso o prevale il parere negativo iniziale della Commissione paesaggio

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  8. Anonimo says:

    Buon giorno, mi pareva dopo i 45 giorni dalla ricezione degli atti e decorsi inutilmente 60 giorni, nella sostanza si aspetta 15 gg per avere avere il silenzio assenso, quindi in ultimo a maggior ragione vale, ma valeva anche prima, il fatto che il parere reso tardivamente resterebbe inefficace, come espressamente previsto dall’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990 (introdotto dalla l. 120/2020)- ora il problema è: come mai la Soprintendenza si esprime in ritardo sapendo che il suo provvedimento è inefficace, Nella ipotesi invece che l’Amministrazione ricevente lo faccia proprio motivatamente, rimane sempre al privato la possibilità di fare ricorso –

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