Covid-19 e proroga titoli edilizi: qual è la normativa di riferimento?

10 Feb 2021
10 Febbraio 2021

Allo stato attuale, in materia di proroga dei titoli edilizi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, sussistono due differenti disposizioni normative che, da un lato, hanno un ambito applicativo diversificato e, dall’altro lato, permettono una divergente durata della proroga.

L’art. 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020 recita: “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data della  dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro  validita'  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo  precedente  si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche'  alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati  fino  alla  dichiarazione  di cessazione dello stato di emergenza”.

La norma, quindi, si riferisce a tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31.01.2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata al 30.04.2021) e prevede che tali atti conservino la loro efficacia sino ai novanta gironi successivi, ovvero sino al 29.07.2021.

Si tratta di una proroga ex lege, dato che non richiede un’espressa istanza, nonché generale, perché concerne i PdC, ma anche le SCIA e le autorizzazioni paesaggistiche.

L’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 conv. in l. n. 120/2020, invece, recita: “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Tale norma si riferisce ai PdC che formatisi entro il 31.12.2020 e che non siano né decaduti né in contrasto con nuove previsioni urbanistiche adottate e/o approvate: in tal caso, i termini di inizio e di fine lavori sono prorogati, rispettivamente, di uno e tre anni, purché ci sia un’espressa istanza in tal senso.

Analoga previsione è prevista per la SCIA cd. semplice e per quella alternativa al PdC.

Quindi, si tratta di una proroga che richiede un’istanza espressa del privato e che concerne solo alcuni PdC e/o SCIA.

In tal caso, tuttavia, la proroga concessa è notevolmente maggiore di quella prevista dall’art. 103, c. 2.

In definitiva, trattasi di due proroghe distinte, con presupposti differenti e che producono effetti non analoghi.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

30 replies
  1. Gianpaolo says:

    Buonasera Avvocato. È possibile chiedere un consiglio?

    Rispondi
  2. ale says:

    Buonasera Avvocato,
    io a novembre 2018 ho fatto una cila per delle manutenzioni straordinarie, chiedo potrebbe essere ancora valida ? dovrei fare altri piccoli lavori, per poter acquistare dei mobili e utilizzare il bonus mobili ed elettrodomestici.-
    ringraziando cordialmente saluto.-

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Buongiorno Avvocato, avevo una SCIA in scadenza il 13/12/2021, e considerando il D.L.18/2020 l’ho ritenuta automaticamente prorogata fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza. Nel frattempo ho fatto altri lavori ed anche interagito col Comune per richiedere l’occupazione del suolo pubblico. La sentenza della Corte Costituzionale 245/2021che ha generalizzato la necessità della richiesta della proroga è stata pubblicata successivamente alla scadenza della mia scia, quindi ho agito correttamente ritenendo la proroga automatica? Grazie.

    Rispondi
  4. Francesco Gianni says:

    Permesso di costruire rilasciato il 27.7.2016
    Inizio lavori 26.7.2016

    Vari decreti di proroga…

    In data 5 ottobre 2020 invio comunicazione al Comune ex art.10,comma 4 decreto legge 76/2020 -Proroga termini permesso di costruire.

    Domanda: è ancora valido il P.d.C., se sì quando scade?

    Cordiali saluti
    Arch. Francesco Gianni

    Rispondi
  5. Antonietta says:

    Salve avvocato il nostro tecnico ha aperto la pratica CILA nel 2919 per iniziare i lavori di ristrutturazione all’interno del nostro appartamento che nn sono purtroppo mai iniziati.
    Sono trascorsi 3 anni quindi sta per scadere, il tecnico ci ha lasciato quindi siamo costrette a trovare un altro tecnico, ma lui ci ha assicurato che la pratica si può rinnovare senza ulteriori spese.
    Lei ce lo conferma?
    Cordiali saluti.
    Antonietta

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buonasera sig.ra Antonietta,
      premesso che per rispondere in modo esaustivo alla sua domanda è imprescindibile analizzare il contenuto e le tempistiche della CILA del 2019, credo possiate utilizzare l’ulteriore proroga annuale prevista dall’art. 10 septies del d.l. n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022, la quale richiede solo un’istanza di parte, un titolo formatosi entro il 31.12.2022 e l’assenza di strumenti urbanistici sopravvenuti contrari all’intervento.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  6. Giuseppe says:

    Buongiorno avvocato, permesso di costruire rilasciato a dicembre 2016, inizio lavori il 31/03/2017.
    Con proroghe varie dello stato d’emergenza dovuto al Covid, la scadenza ultima dovrebbe essere il 29 giugno 2022. Per usufruire di tale proroga é necessario presentare comunicazione al Comune, visto che a dicembre 2021 c’é stata la sentenza della Corte di Cassazione rifguardante la Regione Lombardia che prevede che la proroga NON sia automatica ? E se é così, quando va presentata tale richiesta per usufruire della proroga ?
    Grazie e buon lavoro

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno sig. Giuseppe,
      la C. Cost. ha dichiarato illegittimo l’art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 laddove introduceva un regime differenziato rispetto a quello statale (cfr. sentenza 245 dd 21.12.2021).
      Pertanto, ad oggi, la normativa di riferimento in materia di proroghe Covid si rinviene esclusivamente nella normativa statale indicata nel post.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
      • GIUSEPPE says:

        Quindi mi conferma che il permesso di costruire menzionato nella mia domanda ha scadenza il 29 giugno 2022 senza necessità di presentare alcuna comunicazione agli uffici Comunali ?
        Cordiali saluti.

        Rispondi
        • Matteo Acquasaliente says:

          Buongiorno sig. Giuseppe,
          dal mio punto di vista, se viene invocato l’art. 103 del d.l. 18/2020, non occorre alcuna comunicazione al Comune per poter usufruire della cd. proroga automatica.
          Cordiali saluti.
          Avv. Matteo Acquasaliente

          Rispondi
  7. Daniela72 says:

    Buonasera avv ho acquistato una villetta indipendente F3 nel dicembre 2019 con agevolazione prima casa il termine tre anni scadrebbe dicembre 2022
    Posso prorogare di altri tre anni
    La villetta è allo stato rusticò con tetto e intonaco esterno completato
    Cosa bisogna terminare per chiudere i lavori
    Intendo bisogna mettere infissi tramezzi e impianti
    Entro tre anni?
    Grazie se vorrà rispondermi

    Rispondi
  8. Gioia Barsella says:

    Buonasera,
    Devo ritirare un permesso di costruire rilasciato nel mese di novembre del 2020, Sono riuscita ad avere la somma necessaria per pagare gli oneri solo adesso, non avendo potuto sostenere la spesa nei mesi precedenti,. L’amministrazione mi impone però una maggiorazione del 50% degli oneri concessori poiché il pagamento doveva essere effettuato entro I trenta giorni del rilascio del titolo. Mi domando se questa richiesta del comune sia legittima visto il perdurare delle stato di emergenza.

    Rispondi
  9. Enrico ORTOLAN says:

    Salve Avvocato, la ringrazio per la sua disamina, l’unica decisamente valida trovata in rete (neanche nei sti dei Comuni ho trovato niente di così chiaro).
    Ho soltanto un dubbio: Permesso di Costruire del 2017 i cui lavori sono inziati nel novembre dello stesso anno e quindi in scadenza a novembre 2020. Per effetto della proroga ai sensi dell’art. 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020 tale scadenza è “automaticamente” prorogata al 29/07/2021. Prima di tale data, però, è possibile chiedere anche la proroga di 3 anni per l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 ritenendo che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato?
    Grazie.
    Enrico Ortolan

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buonasera sig. Ortolan,
      se il termine per la fine dei lavori scadeva a novembre 2020 e, prima di tale momento, non è stata richiesta espressamente la proroga “su istanza di parte” ex art. 10, c. 4 de d.l. 76/2020, ritengo che si applichi solo la proroga “automatica” prevista dall’art. 103, c. 2 del d.l. 18/2020.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  10. Anonimo says:

    Grazie Avvocato- quindi un titolo rilasciato il 21 maggio 2018 con inizio lavori il 20 maggio 2019, può avere la proroga dal maggio 2022 per altri 3 anni – 20 maggio 2025, so ho capito bene– così come una Scia efficace il 30-12-2020 ha la proroga fino al 30 -12 – 2026- (3+3)- sempre fatto salvo che i termini non siano scaduti e che il titolo non sia in contrasto-

    Rispondi
  11. Anonimo says:

    Buon giorno , scusi Avvocato non ho capito ancora se la proroga art. 10 comma 4, vale per i titoli rilasciati o formatisi dal 17/07/2020 al 31/12/2020 o per esempio vale anche per un titolo rilasciato a maggio 2018- grazie se vuole rispondere

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      a mio giudizio la norma si applica a tutti i titoli edilizi che risultano ancora validi alla data del 31.2.2020, a prescindere dalla circostanza che il titolo sia stato rilasciato prima o dopo il 17.07.2020.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
      • Gilberto Rinaldi says:

        Buongiorno,
        Le chiedo gentilmente questo quesito riguardo ad un permesso di costruire del 19/05/2019 con inizio lavori del 20 settembre 2019. Purtroppo entro il 19 di maggio 2022 non ho comunicato la proroga al comune. Credo che in questo caso specifico personalmente non possa usufruire della proroga?

        Rispondi
        • Matteo Acquasaliente says:

          Buongiorno sig. Rinaldi,
          il termine per la fine dei lavori è stato prorogato automaticamente al 29.06.2022 ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/2020. In ogni caso, prima di tale scadenza, potrebbe presentare un’istanza di proroga al Comune ai sensi dell’art. 10 del d.l. 76/2020, ovvero ai sensi dell’art. 10 septies del d.l. 21/2022.
          Cordiali saluti.
          Avv. Matteo Acquasaliente

          Rispondi
  12. renzo cortese says:

    Buongiorno avvocato,
    l’art . 15c. 2-BIS del dpr 380 stabilisce che la proroga è comunque accordata . Essendo un comma separato potrebbe essere interpretato nel senso che la proroga, solo nei casi previsti in quel comma, può essere accordata anche se la richiesta arriva dopo la scadenza indicata nel titolo? D’altra parte se le iniziative della amministrazione che ha impedito i lavori si sono poi rivelate infondate…
    Invece la proroga automatica covid 19 vale fino a tre mesi dal termine dell’emergenza, termine stabilito in via provvisoria ad oggi.
    Infine la proroga a comunicazione di cui all’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 conv. in l. n. 120/2020 risulterebbe condizionata alla presentazione della comunicazione prima della scadenza indicata nel titolo (o prorogata in via ordinaria) precisando purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato : perché non potrebbe essere ritenuta valida la sospensione automatica covid per invocare la non scadenza indicata nel titolo ? Se così fosse si annullerebbe la evidente disparità tra chi riteneva che tutto fosse prorogato perché c’è il Covid 19, e chi arrivando dopo pochi mesi con semplice comunicazione può prorogare tutto di ben tre anni.
    Grazie
    Renzo Cortese

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      condivido che l’art. 15, c. 2 e c. 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 affrontano due fattispecie differenti di proroga e, forse, possono essere assoggettate a due differenti normative. Inoltre, come ho già scritto, non si ravviso ostacoli ad applicare congiuntamente la proroga ex art. 103 del d.l. 18/2020 e quella ex art. 10 del d.l. 76/2020.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  13. Fausto Zorzi says:

    Buongiorno avvocato, nel caso si fosse utilizzato l’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010 conv. in l. n. 120/2020 con richiesta di proroga di giorni 100 e, al momento del centesimo giorno, i lavori non fossero ultimati, la proroga richiesta rientra in quelle prorogate fino al 29/07/2021.
    Cordiali saluti.
    Fausto Zorzi

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buonasera geometra,
      a mio giudizio si: trattandosi di due proroghe distinte, non ravviso ostacoli ad applicare quella prevista dall’art. 103, c. 2 del d.l. n. 18/2020 una volta esaurita la portata di quella prevista dall’art. 10, c. 4 del dl. n. 76/2020. L’importante è che vengano rispettati i relativi requisiti.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  14. Anonimo says:

    La differenza fondamentale tra le due proroghe, oltre naturalmente alla durata, è che la seconda (art. 10 DL 76/2020) prevede la sussistenza della conformità agli strumenti urbanistici. In caso di Permessi rilasciati “in deroga” ai sensi della LR 14/2009, ad oggi non più conformi per effetto dell’abrogazione della norma stessa, si può accettare la proroga?

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      l’art. 2 sexies del d.l. n. 18/2020, come introdotto dal d.l. n. 125/2020 conv. in l. 159/2020, recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

      Trattasi di una disciplina che concerne solo i titoli scaduti tra il 01.08.2020 ed il 04.12.2020 (data di entrata in vigore della l. n. 125/2020) e che, ai sensi dell’articolo, sono prorogati di diritto ai sensi del comma 2 dell’art. 103.

      Infine, non ravviso ostacoli giuridici ad applicare la proroga prevista dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 anche agli interventi previsti dal cd. Piano Casa, nonostante l’abrogazione della norma regionale: infatti, trattandosi di interventi che sono sorti, ab origine, in “contrasto” (rectius: in deroga) alle previsioni urbanistiche, non ravviso impedimenti ad applicare la suddetta norma, purché non sia medio tempore sopravvenuta una differente disciplina urbanistica. La legge non chiarisce tale aspetto, ma tale conclusione potrebbe essere avvalorata dall’art. 17, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) che consente una sorta di “ultrattività” del cd. Piano casa.

      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  15. Anonimo says:

    perchè veda che è stato introdotto l art. 3-bis che stabilisce la proroga generalizzata degli effetti di certificati . attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (con esclusione dei DURC), – in pratica la proroga dei titoli anche se scaduti..

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      la nota tiene già conto delle modifiche apportate all’art. 103, c. 2 del d.l. n. 18/2020 ad opera del d.l. n. 125/2020 conv. in l. n. 159/2020, il quale ha sostituito l’espressione “31 luglio 2020” con la seguente espressione “la data della dichiarazione di cessazione dello
      stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  16. Anonimo says:

    Scusi Avvocato, come mai non si cita la legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020, che proroga in via generalizzata gli effetti di certificati e premessi???

    Rispondi

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