Accertamento di compatibilità paesaggistica
Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia, a partire dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004: in particolare, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente quei lavori che, seppur realizzati in assenza o difformità dalla relativa autorizzazione, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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non ho capito come mai si parla di 167 comma 4 e non di 146 ordinaria per la postuma (intesa ante vincolo)– bho
– per il 167 ce già la circolare n. 33 del 2009 del Ministero che indica quale difformità sono sanabili.
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