Davvero la CILA non può essere negata come la SCIA? parte II

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

Ricordiamo che sulla questione trattata nel post del 03 dicembre, il T.A.R. Veneto sembra aver aderito ad un orientamento opposto, ovvero ammettere la legittimità di inibire la C.I.L.A. se in contrasto con lo strumento urbanistico-edilizio vigente.

Nel caso di specie, infatti, il Comune di Padova aveva dimostrato la propria contrarietà ad un impianto fotovoltaico in zona A oggetto della C.I.L.A. mediante un c.d. “non-provvedimento” contenente l'ordine di non eseguire i lavori. Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che la diffida disposta dal Comune fosse un atto non avente natura provvedimentale e, quindi,  non autonomamente impugnabile. Il Collegio, in sostanza, richiamando al riguardo un precedente del T.A.R  Toscana (dal quale, invece, il T.A.R. Catanzaro ha dichiarato espressamente di discostarsi), ha ritenuto dubbia l’ammissibilità del ricorso, stante il fatto che l’ordinamento urbanistico non procedimentalizza alcuna fase di controllo successivo alla presentazione della C.I.L.A. In sostanza, non vi sarebbe un'interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto de quo, interesse che invece sussisterebbe se oggetto dell’impugnazione fosse stato un provvedimento sanzionatorio (emesso successivamente alla esecuzione dell’intervento). Ne deriva che il giudizio potrà essere promosso solo dopo aver realizzato l’opera (con tutti i rischi del caso), salvo non si tenti la strada di una eventuale azione di accertamento.

La cosa lascia un po’ perplessi anche per il fatto che la legge (cfr. art. 6 bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001), nel disciplinare la C.I.L.A., fa comunque espressamente salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività ediliziale prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi", la cui ravvisata violazione non può che condurre ad una statuizione di natura provvedimentale (anche a prescindere dalla sussistenza di un procedimento apposito di controllo successivo), se non altro in applicazione dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia di cui all’art. 27 del d.P.R. 380/2001.

A prescindere dalla bontà o meno del rigetto della sospensiva, dato che potrebbe trattarsi di un c.d. arresto procedimentale che si ha l'onere di impugnare tempestivamente, ciò che conta è che il Collegio veneziano sembra orientato ad estendere la disciplina generale in materia di S.C.I.A. (rectius: quella prevista dall'art. 27 del d.p.R. n. 380/2001) anche alla C.I.L.A., riconoscendo in tal modo la possibilità di diffidare a non eseguire i lavori edili in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, pur trattandosi - a detta del T.A.R. lagunare - di un atto non autonomamente impugnabile.

Ringraziamo l'avv. Stefano Canal per la segnalazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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2 replies
  1. Michela Pigato says:

    sull’argomento si è pronunciato anche il TAR Campania in senso opposto al TAR Veneto con sentenza 2052/2018.
    Saluti,
    Lavinia Lobba

    Rispondi
    • Dario Meneguzzo says:

      Buongiorno,
      la ringrazio, ma credo si tratti del T.A.R. Catanzaro n. 2052/2018 già commentato nel post del 03 dicembre e non del T.A.R. Campania. Saluti.

      Rispondi

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