Decadenza del permesso di costruire, cessione delle aree a terzi e restituzione del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che la rinuncia al PdC per intervenuta decadenza del titolo edilizio comporta l’obbligo del Comune di restituire, a domanda, le somme precedentemente corrisposte a titolo di contributo di costruzione, in quanto questo è strettamente connesso alla trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ove tale trasformazione non si verifichi, il relativo pagamento diviene privo di causa.
Nel caso di trasferimento del bene, l’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione grava sull’acquirente, così come sullo stesso gravano eventuali maggiori somme dovute, a condizione che la parte cedente non abbia ancora iniziato l’edificazione.
Invece, in base all’istituto dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., legittimato ad esigere la restituzione di quanto pagato, ma non dovuto, è il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa, mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti di chi deve restituire l’indebito ricevuto (neanche se vi sia stata la voltura del titolo edilizio), dato che legittimato attivo alla restituzione è sempre e solo il titolare del patrimonio che deve essere reintegrato con la restituzione: nell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano infatti solo al solvens e all’accipiens.
Post di Alberto Antico – avvocato
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