Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
Recentemente, il TAR Piemonte si è espresso in merito a cosa costituisca “ristrutturazione edilizia” e cosa invece “nuova costruzione”, in particolare nel caso in cui l’intervento edilizio comporti la riduzione della volumetria preesistente. La P.A., infatti, aveva qualificato come “nuova costruzione” la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con dimensioni inferiori rispetto a quelle preesistenti, e ne aveva pertanto esclusa in radice la sanabilità.
Il Giudice ha dunque affermato che la ratio del concetto di “ristrutturazione edilizia”, la quale chiede il rispetto della volumetria preesistente, è finalizzata ad escludere dal proprio ambito le ricostruzioni con incrementi volumetrici (da considerarsi come “nuova costruzione”), ma non le ipotesi in cui tale volumetria venga invece ridotta.
Conseguenza della lettura data dalla P.A. sarebbe considerare di maggiore rilevanza opere che, di per sé, comportano un minore consumo del territorio.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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