Demolizione e ricostruzione con arretramento

18 Feb 2021
18 Febbraio 2021

L’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001 recita: “In ogni caso di intervento che preveda  la  demolizione  e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti alla tutela”.

La norma, in sostanza, permette di demolire e ricostruire un edificio non abusivo, ovvero legittimamente costruito, rispettando le distanze preesistenti ed, eventualmente, aumentando anche la superficie e/o il volume, senza sopravanzare rispetto all’esistente.

Quid iuris in caso di arretramento?

Dato che la disposizione contiene la seguente espressione “nei  limiti  delle  distanze legittimamente preesistenti”, appare ragionevole ipotizzare che l’intervento di demo-ricostruzione possa avvenire anche in arretramento rispetto all’esistente.

In tale caso, inoltre, non vi è affatto la necessità di rispettare i tre metri tra le costruzioni ex art. 873 c.c. e/o i dieci metri tra pareti finestrate, ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

La norma, infatti, come interpretata dalla Circolare ministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione del 02.12.2020 prevede espressamente la deroga alla normativa statale suddetta: “l’articolo 2-bis … è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.

In ragione di ciò, se è vero che plus semper in se continet quod est minus, non si ravvisano impedimenti giuridici ad effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione in arretramento rispetto all’esistente, pur senza rispettare le normative statali sulle distanze.

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

3 replies
  1. stefano anzanello says:

    Concordo pienamente

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  2. COMUNE PIOVE DI SACCO says:

    Il problema si pone anche per le sopraelevazioni, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti a distanza inferiore da confini e fabbricati, risultano possibili?

    Rispondi
    • Dario Meneguzzo says:

      Buonasera,
      se la sopraelevazione deriva dall'”incentivo volumetrico” previsto dalla norma in commento, non ravviso ostacoli ad applicare le conclusioni sopra indicate anche a tale ipotesi.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi

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