Esonero dal contributo di costruzione

21 Feb 2023
21 Febbraio 2023

In via generale, si rileva l’obbligatorietà del versamento del contributo di costruzione, legata alla natura onerosa del titolo edilizio: e infatti, l’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 riprende quasi letteralmente l’art. 3 della l. n. 10/1977, affermando che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.

Ciò posto, il successivo art. 17 prevede alcune ipotesi di esonero o, comunque, di riduzione del contributo di costruzione, tassative e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale: in particolare, per il co. 3, alla lett. c), sono esonerati dall’obbligo di versamento del contributo “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché… le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Le fattispecie di esonero contemplate nella lettera sono quindi due: da una parte, le opere di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti; dall’altra, le opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti urbanistici, realizzate anche dai privati.

In merito alla prima ipotesi (ossia “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”), si rileva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha identificato due requisiti:

- uno oggettivo, ossia la destinazione funzionale dell’opera ad un interesse generale o la sua natura di opera pubblica. Una parte della giurisprudenza, restrittivamente, limita l’esenzione solamente a quelle opere che, per le loro oggettive caratteristiche, sono esclusivamente finalizzate ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera collettività, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà configurare il presupposto per l’esonero;

- uno soggettivo, tale per cui il soggetto che realizza l’opera deve essere un “ente istituzionalmente competente” in senso stretto ovvero un soggetto anche privato purché l’opera sia realizzata per conto di un ente pubblico; questo si realizza nelle ipotesi in cui il privato opera quale organo indiretto della P.A., come nel caso della concessione o della delega. Al contrario, la natura di ONLUS del privato non può far automaticamente presumere l’esonero dal pagamento, poiché le opere realizzate potrebbero rimanere nella disponibilità del privato, e non essere vincolate alla loro funzione: l’assenza di scopo di lucro, infatti, riguarda solo la funzionalità interna della persona giuridica.

In merito invece alla seconda ipotesi (“le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”), si evidenzia che la giurisprudenza, per concedere l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione, richiede che da una parte, si tratti di opere di urbanizzazione, dall’altra, che esse vengano realizzate in attuazione di strumenti urbanistici. Ciò significa che deve esistere una previsione specifica e puntuale di piano che impone l’opera di urbanizzazione, la cui esecuzione sia consentita anche ai privati.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

2 replies
  1. Anonimo says:

    Si pensi a tutte le opere che servono per attuare il “piano casa”, che non sono previsti dai piani urbanistici, che vengono convenzionati e quindi che vanno a scomputo-

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    In genere sono previsti nelle convenzioni o negli atti d’obbligo gli scomputi- Sentenza TAR 834/99
    che dice: NON deve esistere una previsione specifica e puntuale di piano che impone l’opera di urbanizzazione, la cui esecuzione sia consentita anche ai privati. Il comune ha dovuto rimborsare gli oneri
    in quanto lo scomputo non è una mera facoltà, qualora si assuma l’obbligo di cui all’ex art. 86 della lr n. 61/85. Al privato non può essere imposto un duplice sacrificio, per la stessa causa giuridica- Il comune in difesa aveva detto che trattandosi di intervento diretto e che la zona fosse sufficientemente urbanizzata e come tale la formazione di opere di urbanizzazione “di quel tipo di onere” sono mera scelta progettuale e come tali con oneri non scomputabili- il Tar ha dato ragione al privato- contro il comune

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC