I c.d. motivi ostativi non valgono come provvedimento finale
Il T.A.R. Veneto ricorda che l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, ex art. 2 della L. n. 241/1990, non viene rispettato dalla mera comunicazione dei motivi ostativi perché quest’ultimo provvedimento, lungi dall’essere un atto definitivo, riveste un carattere soltanto endoprocedimentale.
Nella sentenza n. 1391/2014 si legge: “In relazione al caso di specie, va osservato che, poiché… l'art. 2 della legge n. 241/1990 …stabilisce che l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento de quo con un provvedimento espresso e motivato, l’adempimento di detto obbligo si realizza solo mediante l'adozione del provvedimento finale, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, in quanto è proprio l'emanazione di esso provvedimento che costituisce l'oggetto dell'obbligo di provvedere gravante (in base a dette norme) sull'Amministrazione e solo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento fa venire meno l'inerzia dell'amministrazione.
Di conseguenza, la semplice adozione di un atto endoprocedimentale, come la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, non estingue l'obbligo di provvedere e non fa venire meno l'inerzia dell'amministrazione, perché non coincide con l'emanazione del provvedimento finale, oggetto dell'obbligo di provvedere.”(cfr. Cons.St. sez.v, n. 473/2013)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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