Se il Comune rilascia un titolo a realizzare un’opera precaria senza indicare la scadenza questa dopo un po’ non diventa abusiva

19 Nov 2014
19 Novembre 2014

Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto su una fattispecie alquanto particolare.  Un Comune ha emanato due atti (rispettivamente, autorizzazione del 30.8.1983 e concessione del 7.3.2003) con i quali è stata autorizzata l’installazione di un manufatto prefabbricato ad uso residenziale. In entrambi i casi, i titoli rilasciati dal Comune davano atto della precarietà dell’opera, ma in nessuno di tali atti è stata indicata una scadenza temporale dell’efficacia dei titoli in forza dei quali è stata autorizzata l’installazione dello stesso, con i relativi collegamenti ai servizi.

A un certo punto, nel 2014, il Comune si stufa di vedere l'opera, la qualifica come abusiva e ne ordina la rimozione. Il TAR però annulla l'ordinanza, ritenendo che, malgrado tutto, l'opera non sia qualificabile come abusiva. Dalla sentenza non emergono altri elementi utili per immaginare i possibili sviluppi della vicenda. 

Si legge nella sentenza n. 1365 del 2014: "che, invero, nel primo provvedimento si fa riferimento al termine triennale per l’esecuzione degli interventi, ma non alla durata dell’autorizzazione, mentre nel secondo, pur ribadendosi la precarietà delle opere, la concessione edilizia non contiene alcun termine di efficacia, né è stato fatto riferimento espresso alle ragioni che avevano determinato l’amministrazione a concedere l’autorizzazione ad installare tale prefabbricato in area agricola;

tenuto presente, altresì, che la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneita' della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo;

osservato come, nel caso di specie, tenuto conto dei titoli rilasciati a partire dal 1983, possa essere messo in dubbio il carattere precario dell’opera, non ravvisandosi un uso oggettivamente precario della struttura in oggetto per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine" (essendo stata la stessa utilizzata, invece, stabilmente e non per esigenze provvisorie, a scopo residenziale, tanto da essere assentita con concessione edilizia);

poiché, quindi, per entrambi tali atti, nulla induce a concludere nel senso che vi fosse, con esplicito riguardo alla struttura precaria, una limitazione temporale di efficacia; 

di conseguenza, non può affermarsi l’abusività, per assenza di titolo autorzzatorio, del manufatto de quo;

ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto dai vizi denunciati, in quanto basato su presupposti errati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1365 del 2014

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