Il cambio d’uso senza opere non necessita del titolo edilizio?
Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 13 maggio 2014 n. 2435, afferma che il cambio d’uso senza opere non richiede alcun titolo edilizio: “L’impostazione delineata dal ricorso di primo grado, raccolta dalla sentenza impugnata ed ora posta a fondamento delle difese dell’appellata Edilit Costruzioni è quella che indica le modificazioni di destinazione d’uso senza opere come attività “libere”, così come tuttora scaturisce dalla lettura della legge urbanistica regionale n. 61/1985, in quanto priva dell’originario art. 76 comma 2, previdente il generalizzato rilascio di titoli abilitativi per tale tipo di interventi, per questo dichiarato illegittimo con la sentenza 11 febbraio 1991 n. 73 dalla Corte Costituzionale.
La Corte aveva ritenuto il contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 25 comma 4 L. 47/1985, laddove si mandava alle leggi regionali la previsione di stabilire i casi in cui si dovessero disciplinare con gli strumenti urbanistici e con i titoli abilitativi le modificazioni di destinazione d’uso senza opere, delimitando il campo della regolamentazione e del controllo pubblico ad alcune serie specifiche di situazioni e non ammettendo quindi una parificazione assoluta di tali modificazioni agli interventi edilizi propriamente detti”.
Si consiglia, però, la lettura integrale della sentenza, perchè esamina la questione nel caso in cui le NTA comunali stabiliscano qualcosa di diverso.
dott. Matteo Acquasaliente
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