Il Comune di Bassano del Grappa ha ottenuto chiarimenti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla demolizione e ricostruzione nelle zone di vincolo paesaggistico

19 Ago 2021
19 Agosto 2021

Il Comune di Bassano del Grappa, unitamente ad altri Comuni limitrofi, ha ottenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un chiarimento sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

I quesiti sottoposti al Ministero sono  stati i seguenti: "Ai fini della corretta applicazione della norma, si chiede pertanto una chiarimento formale a codesto spettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche con riferimento alla Circolare interpretativa del 02.12.2020, per la conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentita intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente,
precisando altresì quali siano allora, ai sensi del succitato art. 3 lettera d) come novellato dalla L. 120/2020, gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sempre con riferimento alla Parte III, atteso che per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro) per i quali, la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni".

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha risposto così: "come già richiamato in seno alla nota interpretativa di questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - dell’8 luglio 2021prot. n. 6865, si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo".

In verità questa conclusione non sembra tanto coerente con le premesse del ragionamento svolto dal Consiglio Superiore, le quali, come si può leggere negli allegati che pubblichiamo, avrebbero fatto presumere una soluzione opposta: vediamo se gli altri Ministeri diranno qualcosa.

Ringraziamo sentitamente l'Arch. Daniele Fiore, Dirigente Area V^ "Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità" del Comune di Bassano del Grappa per la cortese segnalazione.

DPR_380_2011_Ristrutturazione_edilizia_edifici_vincolati_richiesta_chiarimenti.stamped

1629211201526_CSLP.REGISTRO UFFICIALE.2021.0007944

21 replies
  1. Gabriella Da Pozzo says:

    NO COMMENT
    Prima si vuol facilitare ed estendere l’accesso al Superbonus per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, considerato che moltissime aree del nostro Paese ricadono in aree vincolate ex lege o soggette a vincolo paesaggistico.
    Poi si dice l ‘esatto opposto…
    Solo in ITALIA
    Il superbonus potrebbe essere il volano per una crescita del settore edile e non solo e cmq una grossa crescita economica, ma talmente sono le complicazioni burocratiche, le difficoltà nelle interpretazioni, da considerare tale misura UTOPICA, ma allora cosa serve parlare di PNRR, di transizione ecologica se si continua a complicare tutto !!!

    Rispondi
  2. mainagioia says:

    Lo pubblico perchè legato al primo parere del CSLLPP
    12/10/21 Intervento dell’Ing Antonio Lucchese del Consiglio Superiore LL PP
    …… il recente intervento dei Beni Culturali, la cui competenza nella questione in esame è assolutamente fuori discussione, ha definitivamente chiarito che la norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio. In definitiva, secondo il Mibac, coerentemente con la nozione di tutela del paesaggio, il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici con caratteri intrinseci di pregio architettonico, ma anche per gli edifici ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.
    Comunque ritengo che il parere sia stato utile per avviare un dibattito interessante e costruttivo su un argomento evidentemente sentito. Ci si chiede spesso, infatti, sia come tecnici che come cittadini, che senso abbia sottrarre dalla possibilità di accedere agli incentivi, interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche in zone sottoposte a vincoli paesaggistici ambientali – su immobili come sopra descritti – senza neanche porsi il problema se la sostituzione di quel manufatto non possa portare beneficio al territorio piuttosto che nocumento. Tantissimi immobili inseriti in aree vincolate presentano criticità in termini di caratteristiche abitative, o addirittura sono frutto di autocostruzione abusiva, privi di progetto, energivori, pericolosi dal punto di vista sismico, e carenti di qualsiasi dignità architettonica.
    Si auspica quindi che un intervento legislativo, tenendo conto degli esiti del dibattito, provveda – laddove se ne ravvisi l’opportunità e, evidentemente, con l’intesa del Ministero dei Beni Culturali – a perfezionare in tal senso la disciplina introdotta dall’art. 3, lettera d) del DPR n. 380/2001. Ancora di più sarebbe auspicabile che un radicale intervento legislativo provvedesse a riformulare/riordinare complessivamente le categorie edilizie.

    Fra l’altro, è quello che il Tavolo tecnico istituito nel 2017 presso il Consiglio Superiore ha cercato di fare con la proposta di un nuovo Testo unico sulle costruzioni, recentemente proposto al MIMS.

    Rispondi
  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Scusate, ma qui il problema non sta nel condividere la necessità che determinati edifici, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, meritino interventi significativi di ristrutturazione che possano portare a una necessaria riqualificazione urbanistica e architettonica dello stesso, ma sta nella corretta applicazione della norma per come è stata scritta. Tutto qui. Oggi, sulla base del testo normativo attuale, non è possibile escludere gli immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi della Parte Terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Sarà necessario un intervento del legislatore che modifchi la norma.

    Rispondi
  4. Fabrizio MIchielon says:

    Condivido l’interpretazione, l’idea dovrebbe essere quella di valorizzare la riqualificazione di edifici esistenti in qualsiasi conteso questi si trovino, altrimenti sarà sempre più conveniente (sia economicamente sia come iter progettuale) andare alla ricerca di lotti liberi!
    Come giustamente faceva notare MAINAGIOIA, “Edifici strutturalmente indecenti costruiti negli anni 60-70 rischiano di essere demoliti e ricostruiti fedelmente nel 2021, degli obbrobri ricostruiti con agevolazioni dello stato ……… bella riqualificazione” è una cosa assurda che non può essere la logica del cambio dell’art 3!

    Rispondi
    • Mainagioia says:

      Ora anche l’ANCI da ragione al CSLP e ribadisce l’opportunità di un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs n. 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.

      intanto i mesi passano e i superbonus se ne vanno, chi deve demolire e ricostruire non lo fa certo in 9 mesi ……
      in questo caso sarebbe opportuno fare ricorso al TAR per mancata applicazione del bonus a causa di cattiva interpretazione dell’articolo 3.

      Rispondi
  5. Anonimo says:

    Diversamente da altri, e non sono l’unico (per fortuna) io credo sia una conclusione più che intelligente. Abbiamo sul territorio innumerevoli fabbricati edificate ante imposizione del vincolo paesaggistico che stridono fortemente con al realtà dei luoghi. La possibilità di intervenire con una demolizione totale e successiva ricostruzione, ove una competente commissione locale paesaggio può dire la sua rispetto la soluzione progettuale prospettata, diviene strumento importantissimo nelle mani delle Amministrazioni e degli uffici comunali per la riqualificazione del territorio e la valorizzazione di molti “immobili paesaggistici”. Se l’edificio non è schedato o vincolato (ed intendo espressamente l’edificio) io direi di lasciare alla Soprintendenza, vista la professionalità e competenza, di esprimersi sulla qualità/bontà del progetto e non sulla interpretazione del concetto di ristrutturazione e demo-ricostruzione.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Il problema non è relativo alla qualità del progetto, sulla quale si esprimono Comune e Soprintnedenza. Il problema sta sulla qualificazione dell’intervento perché se si può classificare come ristrutturazione gode dei benefici fiscali, altrimenti no.

      Rispondi
      • Mirko z says:

        Condivido pienamente questa sintetica risposta, chiarissima. Nessuno mette in dubbio la necessità di demolire e ricostruire edifici “vecchi e brutti”. Non è compito della soprintendenza qualificare l intervento (ha competenza in materia di compatibilità paesaggistica) ma è compito dei comuni che devono quindi verificare se l intervento di demolizione e ricostruzione sia ristrutturazione o nuova costruzione, il primo con sgravi, il secondo non credo. Anche se entrambi potrebbero essere ammissibili in molte zone di piano

        Rispondi
      • Mainagioia says:

        Questo vale fin che ci sono i bonus, ma una volta terminati vale la pena demolire e ricostruire in ristrutturazione o nuova costruzione?
        Nel caso di una prima casa la nuova costruzione avrebbe iva agevolata al 4% anziché al 10% nel caso di ristrutturazione.
        La questione è a mio avviso semplice, andrebbero agevolati con bonus sisma ed eco tutti gli interventi per il riutilizzo e la riqualificazione dell’edificato, che sia come ristrutturazione o nuova costruzione.

        Rispondi
  6. Anonimo says:

    per Salvo-
    la risposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici dice: sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo”. Quindi entra nel merito al concetto di ristrutturazione edilizia (quale demolizione e ricostruzione) per gli immobili tutelati:

    Rispondi
    • Salvo says:

      Grazie della risposta. Ma che valenza ha la “sentenza” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? La soprintendenza potrà considerare questo parere o potrebbe essere superfluo?
      Poi, non capisco perché non dovrebbe essere fatta distinzione tra IMMOBILI vincolati(l’articolo parla di immobili) ed AREE VINCOLATE.
      Se un immobile è vincolato, posso anche comprendere non configurare l’intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione, ma non se vi è un’area vincolata ed in essa ricade, parzialmente, un immobile

      Rispondi
  7. Anonimo says:

    per Salvo –
    Buongiorno.
    Rispetto alla precedente versione della lett. d) dell’art. 3 del T.U. Edilizia, sono state aumentate le restrizioni al concetto di ristrutturazione edilizia (quale demolizione e ricostruzione) per gli immobili tutelati: se prima non poteva essere considerato tale solamente l’intervento che comportava modifiche di sagoma, ora non può essere considerato ristrutturazione nemmeno l’intervento che comporti modifiche di prospetti, sedime, delle caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell’edificio, nonché che comporti aumenti di volumetria.

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    geom. CENTIONI. Non mi risulta che l’art, 10 comma 1, lett. c, parli di nuova costruzione- basta presentare una scia art, 23

    Rispondi
    • Salvo says:

      Per cui, qual è può essere un iter corretto affinché la sovraintendenza dia il consenso alla demo-ricostruzione di un edificio con diversa sagoma e minore volume che, nello stato attuale solo parzialmente, ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico art.136?

      Rispondi
  9. Anonimo says:

    geom. Centioni,. Non mi risulta che l’art, 10 comma 1 , lett. c, parli di nuova costruzione- basta presentare una scia art, 23

    Rispondi
  10. Geom. Massimo CENTIONI says:

    Da Geometra, molto inesperto in urbanistica e codice di tutela, n efaccio un caso personale.
    Immobile con vincolo solo paesaggistico (ex Galasso, fiume). Ritengo che la distinzione fatta sia opportuna. E non solo per mia convenienza. Il bene culturale tutelato è ben diverso da un semplice edificio ex rurale che rientra nei 150, che a 10 metri a una lottizzazione urbana che ha costruito di tutto ed esso per via della tutale non può accedere al bonus 110% in quanto l’intervento con sagoma e modifica di prospetti, non si configura come ristrutturazione, ma nuova costruzione.
    Alla luce di questo parere inoltrerò la paesaggistica all’ufficio preposto e aspetto loro risposta.

    Rispondi
  11. URBANISTICA CAMPOSAMPIERO says:

    Condivido la contraddittorietà del parere; io resto cauto e cautelativo, applicando la norma in forma restrittiva. Immaginiamoci una diversa applicazione in base al parere allegato, consentendo interventi complessi ecc ecc sarebbe ovviamente sufficiente specificare se la norma è solo riconducibile ai vinc. parte IIa, o parte IIIa ( e poi perche’ solo art 136 e non 142?!) o entrambe . Mirko Zampieri

    Rispondi
  12. arch_mb says:

    Affidarsi a un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per una questione inerente alla tutela dei beni culturali è una mossa, direi con un eufemismo, azzardata…

    Rispondi
  13. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno. Condivido il pensiero di Riccardo. Aggiungo due considerazioni: a. il parere non mi sembra sufficientemente argomentato; b. cosa ne pensa il Mibact di questo parere? Insomma, non mi sembra di grande aiuto. Approfondiremo anche questa questione il 24 settembre al seminario webinar. Buona giornata a tutti.

    Rispondi
  14. Anonimo says:

    Conclusione non condivisibile avete perfettamente ragione.
    Quando si parla di immobili soggetti a tutela si deve prudenzialmente (ma neanche tanto) intendere qualunque forma di tutela. Casomai se fosse la Soprintendenza a dare questa interpretazione mi sentirei più tranquillo. Queste interpretazioni inducono le persone (tecnici e cittadini) a sbagliare per poi trovarsi in caso di ricorso, in situazioni di abuso in zona vincolata.
    Riccardo Bruni

    Rispondi
    • Mainagioia says:

      Conclusione …… inconclusiva che arriva dopo un anno…….. e fra 10 mesi il superbonus termina…… forse si forse no……. il solito caos all’italiana.
      Comunque a mio parere se l’ente che sovraintende il vincolo paesaggistico da parere positivo non esiste alcun abuso.
      Se il comune a fronte del parere positivo dell’ente approva la SCIA come ristrutturazione.
      Dove sta l’abuso?
      Edifici strutturalmente indecenti costruiti negli anni 60-70 rischiano di essere demoliti e ricostruiti fedelmente nel 2021, degli obbrobri ricostruiti con agevolazioni dello stato ……… bella riqualificazione!

      Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a arch_mb Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC