Il Comune può definire la nozione di volume interrato
Il T.A.R. Bari afferma che il Comune può legittimamente definire la nozione di volume interrato, introducendo specifiche definizioni e/o normative ad hoc. Nello specifico i regolamenti edilizi possono disporre in ordine al computo dei volumi interrati in ragione della loro destinazione d’uso, laddove questi ultimi siano destinati a residenza, uffici o attività produttive; in mancanza di disposizioni in tal senso, nel calcolo del volume complessivo dell’edificio rientra anche il seminterrato per la sola parte emergente dal piano di campagna.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La sentenza evidenzia alcuni aspetti importanti:
1. presupposto per il formarsi del silenzio assenso ai sensi art. 20 del D.P.R. 380/2001, è la conformità urbanistico edilizia dell’intervento;
2. differenza tra opera condonata e accertamento di conformità edilizia art. 36 del d.P.r. 380/2001;
3. valenza del condono a scala edilizia e non urbanistica.
Ma la sentenza, nell’affrontare la questione del criterio del conteggio del volume, pone un problema che ha implicazioni proprio sulla necessità di trovare criteri e definizioni uniformi nel Regolamento edilizio TIPO (meglio UNICO). La cosa è urgente e di attualità perché l’intesa stato regioni sul regolamento edilizio tipo riporta nel glossario varie definizioni, ma queste non sono sufficienti a definire effettivamente la complessità della realtà e, per evitare che ogni comune proceda in modo autonomo precisandole e ci si ritrovi tra un po’ al punto attuale, è NECESSARIO DEFINIRE UNIFORMEMENTE LE VOCI del glossario contenuto nell’intesa stato – regioni IN MODO PIU’ DETTAGLIATO.
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