Il provvedimento prefettizio che istituisce un centro di accoglienza straordinario
Nel caso di specie, una struttura alberghiera si vedeva revocata l’agibilità e l’autorizzazione sanitaria da parte del Comune, per aver seguito le direttive del Prefetto che aveva istituito nella struttura stessa un centro di accoglienza straordinario.
Il TAR Veneto ha chiarito che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 142/2015, la Prefettura può, sotto la sua responsabilità, istituire dei centri di accoglienza straordinari alle condizioni dettate dalla legge.
L’immobile interessato da tale provvedimento non cambia per questo destinazione d’uso – ma ancor più precisamente, riacquisterà automaticamente la precedente destinazione, una volta cessata l’emergenza alloggiativa – vista la natura provvisoria ed eccezionale dei centri di accoglienza straordinari.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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