Il silenzio-assenso richiede la conformità urbanistica?
Il T.A.R. Milano, dopo aver dato atto dei due opposti orientamenti giurisprudenziali, decide di aderire a quello più recente, secondo cui, per ottenere il cd. silenzio assenso sull’istanza di PdC, ovvero il perfezionamento della SCIA per decorrenza del termine, non occorre più la conformità urbanistico-edilizia della pratica edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Salvo il fatto che si presuppone che l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo, sanatoria ai sensi dell’art. 38 c.2-bis, del Dpr 380/2001, non rientra la conformità urbanistica-
Se spiegate per cortesia cosa vuol dire / come si applica l’art. 38 c. 2-bis del dpr 380/2001
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Se in questa disposizione si presuppone che l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo possa essere appunto “una possibilità”, per quale motivo non dovrebbe essere lo stesso nel caso di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37?
A MIO AVVISO NON è VERO QUELLO CHE DICE IL TAR MILANO- visto che è la stessa legge a dire il contrario- mai da nessuno evidenziato quanto merita.
Buon giorno – se si poteva spiegare che comunque va sempre fatto il passaggio previsto dall’ art. 20, c. 8 del Dpr n. 380/2001-
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
(comma modificato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016, poi dall’art. 10, comma 1, lettera i), della legge n. 120 del 2020)
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