Il TAR dice quando si può pregare dentro un capannone industriale-artigianale senza modificarne la destinazione d’uso

28 Gen 2015
28 Gennaio 2015

Scrive il TAR che "di norma, ai fini urbanistici, non rileva l’uso di fatto dell’immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare; il mutamento d’uso dell’immobile, in assenza di opere edilizie, diviene rilevante, in base all’articolo 32 del D.P.R. n. 380/2001, esclusivamente ove implichi variazione degli standard previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, il che si verifica nel caso di passaggio da una autonoma categoria urbanistica all’altra fra quelle previste dal citato D.M. ". Il TAR, quindi, si dedica a spiegare quando pregare dentro a un capannone artigianale-industriale implichi la suddetta variazione degli standard. Va evidenziato che la questione non è stata risolta dal TAR applicando le speciali normative di favore per le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, ma in base a ragionamenti di ordine generale. 

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